Art. 10. 1. Ferme restando le vigenti norme in materia, la procedura di cui all'articolo 4 deve essere applicata anche sulle partite di pollame da riproduzione e uova da cova genere Gallus, specie gallus, introdotte da Paesi comunitari e da Paesi terzi. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 settembre 2000 Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 195