Art. 10.
  1.  Ferme restando le vigenti norme in materia, la procedura di cui
all'articolo  4  deve essere applicata anche sulle partite di pollame
da  riproduzione  e  uova  da  cova  genere  Gallus,  specie  gallus,
introdotte da Paesi comunitari e da Paesi terzi.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 26 settembre 2000
                                                Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000
  Registro n. 2 Sanita', foglio n. 195