Art. 2. 1. L'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, si applica agli incubatoi e agli stabilimenti come definiti all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, oltre a quelle indicate nel comma 1, le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.
Nota all'art. 2. Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche (regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova) e' il seguente: "2. Inoltre si intende per: a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattivita' ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione; c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di settantadue ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti; d) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova; e) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o piu', allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il piu' breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo; g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente; h) azienda: un impianto - che puo' includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito; i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attivita': 1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; 2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; 3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento' del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonche' lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; 4) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno; l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la responsabilita' della competente unita' veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento; m) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento; o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V; p) focolaio: il focolaio secondo la definizione dell'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre 1984; q) (lettera soppressa); r) quarantena: installazione in cui il pollame e' tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V; s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti di infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.".