Art. 2.
  1.  L'allegato  III,  sezione  I,  del decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, si applica agli incubatoi e agli
stabilimenti  come  definiti all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  marzo  1993,  n.  587, e successive
modifiche.
  2.  Ai  fini del presente regolamento si applicano, ove necessario,
oltre a quelle indicate nel comma 1, le definizioni di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre  1998,  n. 497, e al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3  marzo 1993, n. 587, e
successive modifiche.
 
          Nota all'art. 2.
              Il  testo  del  comma  2  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  3 marzo  1993,  n.  587  e
          successive  modifiche (regolamento recante attuazione della
          direttiva   90/539/CEE   relativa  alle  norme  di  polizia
          veterinaria   per   gli   scambi   intercomunitari   e   le
          importazioni  in  provenienza  da  Paesi terzi di pollame e
          uova da cova) e' il seguente:
              "2. Inoltre si intende per:
                a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche,
          quaglie,  piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in
          cattivita'  ai fini della riproduzione, della produzione di
          carne  o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina
          da ripopolamento;
                b) uova  da cova: le uova prodotte dai volatili quali
          definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;
                c) pulcini  di un giorno: tutti i volatili di meno di
          settantadue   ore   che  non  sono  stati  ancora  nutriti.
          Tuttavia,  le  anatre  di  Barberia  (Cairina moschata) o i
          rispettivi ibridi possono essere nutriti;
                d) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o piu',
          destinati alla produzione di uova da cova;
                e) pollame  da  reddito: i volatili di 72 ore o piu',
          allevati  per la produzione di carne o di uova da consumo o
          per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
                f) pollame   da  macellazione:  i  volatili  condotti
          direttamente  al macello per essere abbattuti entro il piu'
          breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;
                g) branco:  l'insieme  dei  volatili  di uguale stato
          sanitario,  tenuti  in  uno  stesso  locale o recinto e che
          costituiscono  un'unita'  epidemiologica. Per il pollame in
          batteria  il branco comprende tutti i volatili che dividono
          lo stesso ambiente;
                h) azienda:  un  impianto  -  che  puo' includere uno
          stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione
          di pollame riproduttore o da reddito;
                i) stabilimento:  l'impianto  o una parte di impianto
          situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori
          di attivita':
                  1)  stabilimento  di  selezione: lo stabilimento la
          cui  attivita'  consiste  nella  produzione di uova da cova
          destinate alla produzione di pollame riproduttore;
                  2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento
          la  cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova
          destinate alla produzione di pollame da reddito;
                  3)  stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per
          l'allevamento'   del   pollame   riproduttore,   ossia   lo
          stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del
          pollame   riproduttivo  prima  dello  stadio  riproduttivo,
          nonche'  lo  stabilimento  per l'allevamento del pollame da
          reddito,  ossia  lo  stabilimento la cui attivita' consiste
          nell'allevamento  del pollame ovaiolo prima dello stadio di
          produzione delle uova;
                  4)  incubatoio:  lo  stabilimento  la cui attivita'
          consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella
          fornitura di pulcini di un giorno;
                l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la
          responsabilita' della competente unita' veterinaria applica
          in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;
                m) laboratorio        riconosciuto:        l'istituto
          zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
                n)   visita   sanitaria:  la  visita  effettuata  dal
          veterinario  ufficiale  o  dal  veterinario  abilitato, per
          procedere  all'esame  dello  stato  sanitario  di  tutto il
          pollame di uno stabilimento;
                o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le
          malattie indicate nell'allegato V;
                p) focolaio:   il  focolaio  secondo  la  definizione
          dell'ordinanza  del  Ministro della sanita' 6 ottobre 1984,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre
          1984;
                q) (lettera soppressa);
                r) quarantena:  installazione  in  cui  il pollame e'
          tenuto  in  completo  isolamento,  senza contatto diretto o
          indiretto  con  altri  volatili,  per esservi sottoposto ad
          un'osservazione  prolungata  e  per  subirvi varie prove di
          controllo    nei    confronti   delle   malattie   indicate
          nell'allegato V;
                s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la
          quale  vengono  abbattuti  e  distrutti,  con  le  garanzie
          sanitarie  opportune,  compresa  la  disinfezione,  tutti i
          volatili infetti o sospetti di infezione, e distrutti tutti
          i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.".