Art. 3.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
comunicano al Ministero della sanita', entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento, i dati relativi agli stabilimenti in
cui  sono allevati o custoditi almeno 250 volatili del genere Gallus,
specie  gallus,  e agli incubatoi con capacita' totale di incubazione
al  netto  delle  sezioni di schiusa uguale o superiore a mille uova,
ubicati sul territorio di competenza.
  2.  Le  regioni  e  le  provincie  autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito  dell'attivita'  di  programmazione e coordinamento delle
aziende unita' sanitarie locali controllano:
    a)  l'attivita'  di  verifica  delle medesime sull'attuazione dei
piani  di  autocontrollo,  previsti dall'allegato III, sezione I, del
decreto  del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, da
parte dei proprietari o dei responsabili degli stabilimenti;
    b) l'esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti di cui
alla lettera a).
  3.  Oltre  a  quanto  previsto al comma 2, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano predispongono, sentito il Ministero
della  sanita',  indirizzi  per  l'attuazione  da  parte  dei servizi
veterinari  delle aziende unita' sanitarie locali dei punti V e V-bis
dell'allegato  III,  sezione I, lettera c, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, con prevalenza applicativa
delle misure previste dal punto V-bis del suddetto allegato III.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
trasmettono  trimestralmente al Ministero della sanita' una relazione
tecnica sull'andamento del piano di cui all'articolo 1, corredata dei
dati  e delle informazioni riguardanti le attivita' di cui al comma 2
e concernenti anche le partite importate dai Paesi terzi e introdotte
dai  Paesi  comunitari con i relativi esiti; devono essere comunicati
altresi'  i  casi  clinici  di  salmonellosi riscontrati e ogni altra
informazione  concernente l'andamento della situazione epidemiologica
riguardo alle salmonellosi.
  5.  Il  Ministero  della  sanita'  provvede  alla  valutazione  dei
risultati  e  dei  flussi informativi del piano di cui all'articolo 1
avvalendosi  del  Centro  di  referenza  nazionale  di epidemiologia,
programmazione  e informazione veterinaria attivato presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Istituto
superiore di sanita' nonche' del Centro di referenza nazionale per le
salmonellosi.
 
          Nota agli articoli 3 e 4:
              -  Il  testo  dell'allegato III, sezione I, del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497,
          e' riportato nelle note all'art. 1.