Art. 4. 1. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento o dell'incubatoio ai fini dell'espletamento dell'autocontrollo previsto dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 predispone il relativo piano, da tenere a disposizione del servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, nel quale deve essere indicato anche il nominativo del veterinario responsabile dell'autocontrollo. 2. Il piano deve contemplare almeno le misure e le modalita' minime di espletamento previste dell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e indicare il laboratorio in cui sono effettuati gli esami relativi all'autocontrollo per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle. 3. Nel contesto del piano di autocontrollo devono essere indicate le modalita' con cui sono rintracciabili tutti gli spostamenti delle uova e degli animali.
Nota agli articoli 3 e 4: - Il testo dell'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e' riportato nelle note all'art. 1.