Art. 4.
  1.   Il   proprietario  o  il  responsabile  dello  stabilimento  o
dell'incubatoio ai fini dell'espletamento dell'autocontrollo previsto
dall'allegato  III,  sezione  I,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  30 novembre 1998, n. 497 predispone il relativo piano, da
tenere  a  disposizione  del servizio veterinario dell'azienda unita'
sanitaria  locale competente, nel quale deve essere indicato anche il
nominativo del veterinario responsabile dell'autocontrollo.
  2. Il piano deve contemplare almeno le misure e le modalita' minime
di espletamento previste dell'allegato III del decreto del Presidente
della  Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e indicare il laboratorio
in  cui  sono  effettuati  gli  esami  relativi all'autocontrollo per
l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle.
  3.  Nel  contesto del piano di autocontrollo devono essere indicate
le  modalita' con cui sono rintracciabili tutti gli spostamenti delle
uova e degli animali.
 
          Nota agli articoli 3 e 4:
              -  Il  testo  dell'allegato III, sezione I, del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497,
          e' riportato nelle note all'art. 1.