Art. 5.
  1.   Ai   fini  della  corretta  attuazione  dell'autocontrollo  il
proprietario  o  il responsabile dello stabilimento deve tenere uno o
piu'  registri,  o altra documentazione, anche coincidente con quella
prescritta  da altre disposizioni normative, nei quali sono riportate
tutte  le  informazioni  riguardanti  l'attivita'  svolta, conservare
detta  documentazione per un minimo di due anni dall'eliminazione dei
branchi  e  comunicare  a  richiesta  delle  aziende unita' sanitarie
locali  i  risultati  degli esami. I servizi veterinari delle aziende
unita' sanitarie locali vigilano sulla corretta e puntuale tenuta dei
registri  o  della  documentazione  e annotano sui medesimi gli esiti
degli   esami  ufficiali  da  essi  effettuati  e  ogni  altra  utile
informazione.
  2. Nei registri di cui al comma 1 devono essere riportati altresi':
    a) per gli stabilimenti di allevamento:
      1) le entrate e le uscite di volatili;
      2) la morbilita' e la mortalita', precisando le cause;
      3) la provenienza del pollame;
      4) la destinazione del pollame;
      5) gli acquisti dei mangimi e la loro provenienza;
    b)  per  gli  stabilimenti di selezione e moltiplicazione oltre a
quanto  indicato  nella  lettera  a) la destinazione delle partite di
uova da cova con le date degli invii;
    c) per gli incubatoi:
      1) la provenienza delle uova e la data di arrivo;
      2) i risultati della schiusa;
      3) le anomalie constatate;
      4) il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse;
      5) la destinazione dei pulcini di un giorno.