Art. 5. 1. Ai fini della corretta attuazione dell'autocontrollo il proprietario o il responsabile dello stabilimento deve tenere uno o piu' registri, o altra documentazione, anche coincidente con quella prescritta da altre disposizioni normative, nei quali sono riportate tutte le informazioni riguardanti l'attivita' svolta, conservare detta documentazione per un minimo di due anni dall'eliminazione dei branchi e comunicare a richiesta delle aziende unita' sanitarie locali i risultati degli esami. I servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali vigilano sulla corretta e puntuale tenuta dei registri o della documentazione e annotano sui medesimi gli esiti degli esami ufficiali da essi effettuati e ogni altra utile informazione. 2. Nei registri di cui al comma 1 devono essere riportati altresi': a) per gli stabilimenti di allevamento: 1) le entrate e le uscite di volatili; 2) la morbilita' e la mortalita', precisando le cause; 3) la provenienza del pollame; 4) la destinazione del pollame; 5) gli acquisti dei mangimi e la loro provenienza; b) per gli stabilimenti di selezione e moltiplicazione oltre a quanto indicato nella lettera a) la destinazione delle partite di uova da cova con le date degli invii; c) per gli incubatoi: 1) la provenienza delle uova e la data di arrivo; 2) i risultati della schiusa; 3) le anomalie constatate; 4) il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse; 5) la destinazione dei pulcini di un giorno.