Art. 6.
  1.  Gli  esami  previsti  dal  piano  di  cui  all'articolo  1  per
l'isolamento  e  l'identificazione  delle  salmonelle  sono  eseguiti
presso   i  laboratori  nazionali  autorizzati  o  presso  laboratori
conformi alle norme EN 45000.
  2.  Le  autorita'  competenti si avvalgono dei laboratori nazionali
autorizzati.