Art. 7. 1. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in uno stabilimento, l'autorita' competente provvede ad esperire un'indagine epidemiologica tesa ad individuare gli stabilimenti, gli incubatoi o gli edifici eventualmente collegati epidemiologicamente con l'impianto o edificio infetto, dandone comunicazione, qualora questi non siano situati nel territorio di propria competenza, alle aziende unita' sanitarie locali competenti. 2. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium da campioni ufficiali gli impianti, gli stabilimenti e gli edifici di cui al medesimo comma 1 sono sottoposti a sequestro cautelativo da parte delle aziende unita' sanitarie locali competenti fino a quando le stesse, a seguito delle ulteriori indagini esperite e dalla verifica dei registri o della documentazione di allevamento o di incubazione non abbiano escluso la presenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium. 3. L'azienda unita' sanitaria locale comunica alla regione, che provvede ad informare il Ministero della sanita', l'avvenuto isolamento di cui al comma 2 nonche' le risultanze delle indagini ed i relativi provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo.