Art. 7.
  1.   In   caso   di  isolamento  e  identificazione  di  salmonella
enteritidis   o   di  salmonella  typhimurium  in  uno  stabilimento,
l'autorita'    competente    provvede    ad    esperire   un'indagine
epidemiologica  tesa ad individuare gli stabilimenti, gli incubatoi o
gli   edifici   eventualmente   collegati   epidemiologicamente   con
l'impianto  o edificio infetto, dandone comunicazione, qualora questi
non  siano situati nel territorio di propria competenza, alle aziende
unita' sanitarie locali competenti.
  2.   In   caso   di  isolamento  e  identificazione  di  salmonella
enteritidis  o  di  salmonella  typhimurium da campioni ufficiali gli
impianti,  gli  stabilimenti e gli edifici di cui al medesimo comma 1
sono sottoposti a sequestro cautelativo da parte delle aziende unita'
sanitarie  locali competenti fino a quando le stesse, a seguito delle
ulteriori  indagini  esperite  e  dalla verifica dei registri o della
documentazione di allevamento o di incubazione non abbiano escluso la
presenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium.
  3.  L'azienda  unita'  sanitaria  locale comunica alla regione, che
provvede   ad   informare  il  Ministero  della  sanita',  l'avvenuto
isolamento  di cui al comma 2 nonche' le risultanze delle indagini ed
i  relativi  provvedimenti  derivanti  dall'applicazione del presente
articolo.