Art. 2. 1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale ed una piu' funzionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.