Art. 2.
  1.  Allo  scopo  di  garantire  una maggiore efficienza operativa e
funzionale  dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi, di cui al
decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  1986,  n.  462,  il Ministro delle politiche
agricole e forestali e' autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla  razionalizzazione  di tale struttura operativa, con particolare
riguardo  alla  dislocazione  logistica  degli  uffici,  al  fine  di
conseguire  una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale ed
una  piu'  funzionale  organizzazione  dei  laboratori,  senza  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.