(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  26
   SETTEMBRE 2000, n. 265. 
All'articolo 1: 
  al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 26  ottobre  1995,
n. 504,", sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,"; 
  al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis) agli enti pubblici e alle  imprese  esercenti  trasporti  a
fune in servizio pubblico per trasporto di persone  limitatamente  al
periodo  dal  1o  ottobre  2000  al  31  dicembre   2000.   All'onere
conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in
lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
2000, allo scopo utilizzando parzialmente  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle finanze". 
All'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'art. 1, commi  1
e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro  il  termine  del  31
marzo  2001,  apposita  dichiarazione  ai   competenti   uffici   del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza
delle modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 8, comma
13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. 
Dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e' consentito ai medesimi destinatari di  presentare
dichiarazione relativa ai  consumi  effettuati  nel  periodo  dal  1o
settembre 2000 al 31 ottobre 2000;  in  tal  caso,  nella  successiva
dichiarazione, oltre agli altri elementi  richiesti,  sara'  indicato
l'importo residuo spettante, determinato anche  in  attuazione  delle
disposizioni stabilite con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma
4". 
All'articolo 4, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i
benefici di cui agli articoli 4 e 6  del  decreto-legge  30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30, sono estesi, per un periodo  di  due  mesi  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e nel limite del 70  per  cento,  alle  imprese  che
esercitano la pesca costiera. Al relativo  onere,  valutato  in  lire
10.000 milioni per l'anno 2000, si  provvede:  quanto  a  lire  5.000
milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per  l'anno  2000,  allo  scopo  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto  a  lire
5.000 milioni mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 8 agosto  1991,  n.  267,  utilizzando  le
risorse  destinate   dal   VI   Piano   triennale   della   pesca   e
dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per
la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e
per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento  del
sistema di statistiche della pesca".