(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30
                       SETTEMBRE 2000, N. 268. 
  All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
  "Art. 01 (Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212). - 1. Le
prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000,  n.  212,  concernente
disposizioni in materia di statuto dei diritti del  contribuente,  in
quanto incompatibili, non si  applicano  al  contenuto  del  presente
decreto". 
  Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis (Interventi a favore dei pensionati). - 1.  Per  l'anno
2000, quale rimborso forfettario  di  parte  delle  maggiori  entrate
affluite all'erario a titolo  di  imposta  sul  valore  aggiunto,  e'
corrisposto  dall'INPS,  in  sede  di  erogazione  della  tredicesima
mensilita' ovvero dell'ultima mensilita'  corrisposta  nell'anno,  un
importo pari a L. 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di
uno o piu'  trattamenti  pensionistici  a  carico  dell'assicurazione
generale  obbligatoria  e  delle  forme  sostitutive,  esclusive   ed
esonerative  della  medesima,  nonche'  delle  forme   pensionistiche
obbligatorie gestite dagli enti di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n.  509,  e  successive  modificazioni,  concernente  la
trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie  di  previdenza  e  di  assistenza,   il   cui   importo
complessivo annuo, al netto degli assegni al  nucleo  familiare,  non
superi il trattamento minimo  annuo  del  fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti. Tale rimborso e'  disposto  utilizzando  il  monte  delle
ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per  i
quali il predetto importo  complessivo  annuo  risulti  superiore  al
trattamento minimo di cui al primo  periodo  e  inferiore  al  limite
costituito  dal  medesimo  trattamento  minimo  incrementato  di   L.
200.000,  il  rimborso  viene  corrisposto  fino  a  concorrenza  del
predetto limite. 
  2. Nel caso in cui i soggetti di  cui  al  comma  1  non  risultino
beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale  dei
pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica  31
dicembre 1971, n.  1388,  e  successive  modificazioni,  provvede  ad
individuare   l'ente   incaricato   dell'erogazione   del    rimborso
forfettario di cui al comma 1, che provvede negli  stessi  termini  e
con le medesime modalita' indicati nello stesso comma 1. 
  3. L'importo del rimborso  non  costituisce  reddito  ne'  ai  fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali. 
  4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire  634
miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  con  le  maggiori  entrate
derivanti dalla lotta all'evasione fiscale". 
  All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "sugli oli  minerali,",
sono inserite le  seguenti:  "sul  carbone,  sul  coke  di  petrolio,
sull'orimulsion nonche' sugli oli emulsionati di cui  all'articolo  3
del presente decreto". 
  All'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
    "4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31  dicembre  2000,  l'ammontare
della   agevolazione   fiscale   con   credito   d'imposta   prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre  1998,
n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di L.  30  per  ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornita. 
    4-ter.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, e successive modificazioni, i  beneficiari  dell'agevolazione
sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli  uffici  delle
entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito  maturato  con
la  tabella  dei  Kwh  forniti,  avvalendosi   delle   procedure   di
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. 
    4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  4-bis  e
4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale". 
  All'articolo 5: 
    al comma 4, le  parole:  "per  quintale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per 100 chilogrammi"; sono aggiunti  i  seguenti  periodi:
"In vigenza  di  un'aliquota  d'accisa  per  il  gasolio  usato  come
combustibile per riscaldamento inferiore a  quella  prevista  per  il
gasolio usato come carburante, a decorrere  dal  sessantesimo  giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, oltre al colorante  di  cui  al  primo  periodo
vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di  gasolio  da  impegnare
come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di  2-Etil-Antrachinone
(tracciante RS); l'additivazione suddetta e' equiparata, agli effetti
fiscali,  ad  una  operazione  di  denaturazione  ed   e'   praticata
indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo  modalita'
stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto  dirigenziale
del Ministero delle finanze puo'  essere  stabilita  una  formula  di
denaturazione diversa da quella di  cui  al  secondo  periodo.  Resta
ferma la possibilita' di effettuare la denaturazione, oltre  che  nei
depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via
oleodotto"; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente
al gasolio utilizzato nelle coltivazioni  sotto  serra,  l'accisa  si
applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota  prevista
per il gasolio usato come carburante. Per le modalita' di  erogazione
del beneficio si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,
comma 127, secondo periodo, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,  valutato  in
lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai  sensi  dell'articolo
1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  con  le  maggiori
entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale"; 
    dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
    "5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al  testo  unico  approvato
con decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  concernente  il
metodo  di  determinazione  delle  aliquote  degli  oli  combustibili
semifluidi,  fluidi  e  fluidissimi,  il   riferimento   all'aliquota
dell'olio da gas si  intende  effettuato  relativamente  all'aliquota
dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento". 
  All'articolo 8, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate  in  comuni
parzialmente delimitati opera, ai  fini  stabiliti  dall'articolo  1,
comma 6, del decreto-legge 1o marzo  1999,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118,  a  decorrere  dal
periodo 2000-2001".