Art. 10
                  Divieti, prescrizioni e sanzioni

  1.  Le  zone  boscate  ed  i  pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi  dal  fuoco  non  possono  avere una destinazione diversa da
quella   preesistente  all'incendio  per  almeno  quindici  anni.  E'
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli
atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone,
stipulati  entro  quindici  anni  dagli  eventi previsti dal presente
comma,  deve  essere  espressamente  richiamato  il vincolo di cui al
primo  periodo,  pena  la  nullita' dell'atto. E' inoltre vietata per
dieci  anni,  sui  predetti  soprassuoli, la realizzazione di edifici
nonche'  di  strutture  e  infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili  ed  attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui per detta
realizzazione   sia   stata   gia'  rilasciata,  in  data  precedente
l'incendio  e  sulla  base degli strumenti urbanistici vigenti a tale
data,  la  relativa  autorizzazione  o  concessione. Sono vietate per
cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento
e   di   ingegneria  ambientale  sostenute  con  risorse  finanziarie
pubbliche,  salvo  specifica  autorizzazione  concessa  dal  Ministro
dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione
competente,  negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per
la  tutela  di  particolari  valori  ambientali e paesaggistici. Sono
altresi'  vietati  per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle
zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
  2.  I  comuni  provvedono,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a
censire,  tramite  apposito  catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal
fuoco   nell'ultimo   quinquennio,   avvalendosi  anche  dei  rilievi
effettuati  dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato
annualmente.  L'elenco  dei  predetti soprassuoli deve essere esposto
per   trenta   giorni   all'albo  pretorio  comunale,  per  eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni
presentate  ed  approvano,  entro  i  successivi sessanta giorni, gli
elenchi  definitivi  e  le  relative  perimetrazioni.  E'  ammessa la
revisione  degli  elenchi  con  la  cancellazione  delle prescrizioni
relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i
periodi  rispettivamente  indicati, per ciascun divieto, dal medesimo
comma 1.
  3.  Nel  caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica
una  sanzione  amministrativa,  per  ogni  capo, non inferiore a lire
60.000  e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al
divieto  di  caccia  sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione
amministrativa  non  inferiore  a lire 400.000 e non superiore a lire
800.000.
  4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici
nonche'  di  strutture  e  infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili  ed  attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai
sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c),
della  legge  28  febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di
condanna,  dispone  la  demolizione  dell'opera e il ripristino dello
stato dei luoghi a spese del responsabile.
  5.  Nelle  aree  e  nei periodi a rischio di incendio boschivo sono
vietate  tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma
3,  lettera  f),  determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di
incendio.
  6.  Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma non inferiore a
lire  2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono
raddoppiate  nel  caso  in cui il responsabile appartenga a una delle
categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
  7.  In  caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte
di  esercenti  attivita'  turistiche,  oltre  alla sanzione di cui al
comma  6,  e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o
del    provvedimento    amministrativo   che   consente   l'esercizio
dell'attivita'.
  8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della
legge  8  luglio  1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno
ambientale,  alla  cui  determinazione  concorrono  l'ammontare delle
spese  sostenute  per  la  lotta  attiva  e  la  stima  dei  danni al
soprassuolo e al suolo.
 
             Note all'art. 10:
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 20, primo comma,
          lettera  c),  della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
          materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
          sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):
                 "Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato e
          ferme le sanzioni amministrative, si applica:
                   a-b) (Omissis);
                   c) l'arresto  fino  a due anni e l'ammenda da lire
          30  milioni  a  lire  100 milioni nel caso di lottizzazione
          abusiva  di  terreni  a  scopo  edilizio, come previsto dal
          primo  comma  dell'art. 18. La stessa pena si applica anche
          nel  caso  di  interventi  edilizi  nelle zone sottoposte a
          vincolo   storico,   artistico,  archeologico,  paesistico,
          ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita'
          o in assenza della concessione.
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 18 della legge 8
          luglio    1986,   n.   349   (Istituzione   del   Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
                 "Art  18.  -  1. Qualunque fatto doloso o colposo in
          violazione  di  disposizioni  di  legge  o di provvedimenti
          adottati  in  base  a  legge che comprometta l'ambiente, ad
          esso   arrecando   danno,   alterandolo,  deteriorandolo  o
          distruggendolo  in  tutto  o in parte, obbliga l'autore del
          fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
                 2.  Per  la  materia di cui al precedente comma 1 la
          giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
          della  Corte  dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
                 3.  L'azione  di  risarcimento del danno ambientale,
          anche  se  esercitata  in  sede  penale,  e' promossa dallo
          Stato, nonche' dagli enti territoriali sui quali incidano i
          beni oggetto del fatto lesivo.
                 4. Le  associazioni di cui al precedente art. 13 e i
          cittadini,  al  fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
          da  parte  dei  soggetti  legittimati, possono denunciare i
          fatti   lesivi   di  beni  ambientali  dei  quali  siano  a
          conoscenza.
                 5. Le  associazioni  individuate in base all'art. 13
          della  presente  legge  possono intervenire nei giudizi per
          danno  ambientale  e  ricorrere  in  sede  di giurisdizione
          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
                 6.  Il  giudice,  ove  non sia possibile una precisa
          quantificazione  del danno, ne determina l'ammontare in via
          equitativa,  tenendo  comunque  conto  della gravita' della
          colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
          del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
          suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
                 7. Nei  casi  di  concorso  nello  stesso  evento di
          danno,  ciascuno  risponde  nei  limiti  della piu' propria
          responsabilita' individuale.
                 8. Il  giudice, nella sentenza di condanna, dispone,
          ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese
          del responsabile.
                 9. Per  la  riscossione  dei crediti in favore dello
          Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le
          norme  di  cui  al  testo unico delle disposizioni di legge
          relative  alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
          Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".