Art. 12
                      Disposizioni finanziarie

  1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle
destinate    all'assolvimento   dei   compiti   istituzionali   delle
amministrazioni    statali    competenti,   iscritte   nelle   unita'
previsionali  di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole  e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento
della   protezione   civile,   sono  trasferite  in  apposite  unita'
previsionali  di base del centro di responsabilita' n. 20 "Protezione
civile"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.
  2.  In  sede  di  prima  applicazione  della presente legge, per lo
svolgimento  delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5,
comma  2,  6,  7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni,
nel  triennio  2000-2002,  la somma di lire 20 miliardi annue, di cui
lire  10  miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo
rilevato  dall'inventario  forestale  nazionale, costituito presso il
Corpo  forestale  dello  Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote
inversamente  proporzionali  al  rapporto tra superficie percorsa dal
fuoco  e  superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento
il  dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione
provvede  il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;  di  tali  risorse le regioni provvedono a trasferire agli
enti  locali  territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle
attribuzioni  loro  conferite dalla presente legge. Al predetto onere
si  provvede  per  ciascuno  degli  anni  2000,  2001 e 2002 mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
  3.  A  decorrere  dall'anno  finanziario 2003, per il finanziamento
delle  funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6,
7,  8  e  10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla
legge  finanziaria,  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni. La
ripartizione  delle  risorse  fra  le regioni avviene con le medesime
modalita' di cui al comma 2.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  degli  articoli  6 e 7
connessi  all'esercizio  di  funzioni  di  competenza  dello Stato si
provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi
competenti.
  5.   Per   la  sperimentazione  di  tecniche  satellitari  ai  fini
dell'individuazione  delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma
1,  nonche'  ai  fini  di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e'
autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere
nell'unita'  previsionale  di  base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione
civile"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica  per  la  successiva
assegnazione  all'Agenzia  a  decorrere  dall'effettiva  operativita'
della  stessa.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione della presente
legge.
  7.  Il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento della protezione
civile,   avvalendosi   dell'Agenzia,  ovvero,  fino  alla  effettiva
operativita'   della   stessa,   del   Dipartimento,   effettua   una
ricognizione  delle  somme  assegnate con i provvedimenti di cui alla
presente  legge  ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in
parte,  entro  diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento
di  assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro
si  provvede  alla  revoca,  totale  o parziale, dei provvedimenti di
assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative
somme  da  parte  degli  enti  assegnatari;  tali  somme sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per essere riassegnate, con
decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  all'unita'  previsionale  di  base 20.2.1.3 "Fondo per la
protezione  civile"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica e possono
essere  impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5
della   legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  per  esigenze  connesse
all'attuazione  della  presente  legge  e  volte  in  particolare  ad
eliminare  situazioni  di pericolo non fronteggiabili in sede locale;
all'attuazione  degli interventi provvede il Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
 
             Note all'art. 12:
                 - Si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3,
          lettera  d),  della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio):
                 "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1-2. (Omissis).
                 3.  La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a-c) (Omissis);
                   d) la  determinazione,  in apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 della legge 24
          febbraio  1992,  n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
          della protezione civile):
                 "Art.  5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).
          -  1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma
          1,  lettera  c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
                 2.  Per  l'attuazione  degli interventi di emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
                 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o maggiori  danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
                 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
                 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
                 6.  Le  ordinanze  emanate  ai  sensi  del  presente
          articolo  sono  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci
          interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
          47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".