Art. 4. (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi) 1. L'attivita' di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonche' degli indici di pericolosita'. Rientra nell'attivita' di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7. 2. L'attivita' di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonche' interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali. 3. Le regioni programmano le attivita' di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresi', nell'ambito dell'attivita' di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. 4. Le regioni provvedono altresi' alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio. 5. Le province, le comunita' montane ed i comuni attuano le attivita' di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.