Art. 4. 
     (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi) 
   1. L'attivita'  di  previsione  consiste  nell'individuazione,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e),  delle  aree  e
dei periodi a rischio di incendio boschivo nonche'  degli  indici  di
pericolosita'. Rientra nell'attivita' di  previsione  l'approntamento
dei dispositivi funzionali  a  realizzare  la  lotta  attiva  di  cui
all'articolo 7. 
   2. L'attivita' di prevenzione consiste nel porre in essere  azioni
mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio  nonche'
interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale
fine sono utilizzati tutti  i  sistemi  e  i  mezzi  di  controllo  e
vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed  in  generale  le
tecnologie per il monitoraggio  del  territorio,  conformemente  alle
direttive  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  nonche'   interventi
colturali idonei volti a  migliorare  l'assetto  vegetazionale  degli
ambienti naturali e forestali. 
   3. Le regioni programmano le attivita' di previsione e prevenzione
ai   sensi   dell'articolo   3.   Possono    altresi',    nell'ambito
dell'attivita'  di  prevenzione,  concedere  contributi   a   privati
proprietari  di  aree  boscate,  per  operazioni  di  pulizia  e   di
manutenzione  selvicolturale,   prioritariamente   finalizzate   alla
prevenzione degli incendi boschivi. 
   4. Le regioni provvedono altresi' alla predisposizione di apposite
planimetrie relative alle aree  a  rischio  di  cui  al  comma  1  e,
nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica  e  di
pianificazione territoriale, tengono conto del grado  di  rischio  di
incendio boschivo del territorio. 
   5. Le province, le  comunita'  montane  ed  i  comuni  attuano  le
attivita' di previsione e  di  prevenzione  secondo  le  attribuzioni
stabilite dalle regioni.