Art. 6.
                       (Attivita' informative)
   1.  Le  amministrazioni  statali,  regionali  e  gli  enti  locali
promuovono,   ai   sensi   della   legge   7  giugno  2000,  n.  150,
l'informazione  alla  popolazione  in  merito alle cause determinanti
l'innesco  di  incendio e alle norme comportamentali da rispettare in
situazioni  di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si
avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il
pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
 
             Note all'art. 6:
                 - La  legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina
          delle  attivita'  di  informazione e di comunicazione delle
          pubbliche amministrazioni".
                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  12 del
          decreto     legislativo     3 febbraio    1993,    n.    29
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
                 "Art.  12  (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1.
          Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
          attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
          nell'ambito  della  propria  struttura e nel contesto della
          ridefinizione  degli  uffici di cui all'art. 31, uffici per
          le relazioni con il pubblico.
                 2.  Gli  uffici  per  le  relazioni  con il pubblico
          provvedono,   anche   mediante   l'utilizzo  di  tecnologie
          informatiche:
                   a) al   servizio   all'utenza  per  i  diritti  di
          partecipazione  di  cui  al  capo  III della legge 7 agosto
          1990, n. 241;
                   b) all'informazione  all'utenza relativa agli atti
          e allo stato dei procedimenti;
                   c) alla   ricerca   ed  analisi  finalizzate  alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti   organizzativi   e   logistici  del  rapporto  con
          l'utenza.
                 3.  Agli  uffici  per  le  relazioni con il pubblico
          viene   assegnato,   nell'ambito  delle  attuali  dotazioni
          organiche  delle  singole  amministrazioni,  personale  con
          idonea  qualificazione  e  con  elevata  capacita' di avere
          contatti  con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da
          apposita formazione.
                 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,   per   l'attuazione  delle  iniziative  individuate
          nell'ambito  delle  proprie  competenze,  si  avvalgono del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale   di   servizio,   secondo  un  piano  annuale  di
          coordinamento  del  fabbisogno  di  prodotti  e servizi, da
          sottoporre  all'approvazione  del  Presidente del Consiglio
          dei Ministri.
                 5. Per  le  comunicazioni  previste  dalla  legge  7
          agosto  1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che
          dispongono la tassa a carico del destinatario.
                 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni
          con  il  pubblico  e  il  personale da lui indicato possono
          promuovere  iniziative  volte,  anche con il supporto delle
          procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
          pubblico,  alla  semplificazione  e all'accelerazione delle
          procedure  e  all'incremento  delle  modalita'  di  accesso
          informale      alle      informazioni      in      possesso
          dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
                 5-ter.    L'organo   di   vertice   della   gestione
          dell'amministrazione   o   dell'ente  verifica  l'efficacia
          dell'applicazione  delle  iniziative di cui al comma 5-bis,
          ai    fini   dell'inserimento   della   verifica   positiva
          nelfascicolo  personale del dipendente. Tale riconoscimento
          costituisce  titolo  autonomamente  valutabile  in concorsi
          pubblici  e  nella progressione in carriera del dipendente.
          Gli   organi   di   vertice   trasmettono   le   iniziative
          riconosciute  ai  sensi  del presente comma al Dipartimento
          della   funzione   pubblica,   ai   fini  di  una  adeguata
          pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente
          individua le forme di pubblicazione.
                 5-quater.  Le  disposizioni  di cui ai commi 5-bis e
          5-ter,  a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto
          il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche".