Art. 7
              Lotta attiva contro gli incendi boschivi

  1.  Gli  interventi  di  lotta  attiva  contro gli incendi boschivi
comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento,
allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia,  ovvero, fino alla
effettiva  operativita'  della  stessa, il Dipartimento, garantisce e
coordina  sul  territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo
aereo  unificato  (COAU),  le  attivita'  aeree di spegnimento con la
flotta  aerea  antincendio  dello  Stato,  assicurandone  l'efficacia
operativa  e  provvedendo  al  potenziamento  e all'ammodernamento di
essa.  Il personale addetto alla sala operativa del COAU e' integrato
da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3,
commi  1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie
strutture  antincendio  con  quelle statali istituendo e gestendo con
una  operativita'  di  tipo  continuativo  nei  periodi  a rischio di
incendio  boschivo  le  sale  operative  unificate permanenti (SOUP),
avvalendosi,  oltre  che  delle  proprie strutture e dei propri mezzi
aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra:
a) di  risorse,  mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del
   fuoco  e  del  Corpo  forestale  dello Stato in base ad accordi di
   programma;
b) di  personale  appartenente  ad  organizzazioni  di  volontariato,
   riconosciute  secondo  la  vigente  normativa,  dotato di adeguata
   preparazione  professionale  e  di  certificata  idoneita'  fisica
   qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco;
c) di  risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di
   polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessita',
   richiedendoli  all'Autorita'  competente  che  ne  potra' disporre
   l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
  4.  Su  richiesta  delle regioni, il COAU interviene, con la flotta
aerea  di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le
SOUP di cui al comma 3.
  5.  Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra
anche  ai  fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo
spegnimento  degli  incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono
avvalersi  del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi del Corpo medesimo.
  6.  Il  personale stagionale utilizzato dalle regioni per attivita'
connesse  alle  finalita'  di  cui  alla  presente  legge deve essere
prevalentemente  impiegato  nelle  attivita'  di  prevenzione  di cui
all'articolo  4  e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi
di  maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, e' data priorita'
al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui
all'articolo  5,  comma  2.  Le  regioni sono autorizzate a stabilire
compensi  incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini
di riduzione delle aree percorse dal fuoco.