Art. 9
         Attivita' di monitoraggio e relazione al Parlamento

  1.  Il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento della protezione
civile,   avvalendosi   dell'Agenzia,  ovvero,  fino  alla  effettiva
operativita'  della  stessa,  del  Dipartimento,  svolge attivita' di
monitoraggio  sugli  adempimenti  previsti  dalla  presente  legge e,
decorso  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore di quest'ultima,
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.