Art. 10
                        Copertura finanziaria

  1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in
lire  2  miliardi  annue,  e  dell'articolo  4,  valutati  in lire un
miliardo  annue,  a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del
CONI.  L'importo corrispondente ai predetti oneri e' versato dal CONI
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato entro il 31 marzo di ciascun
anno  e,  in  sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
del  comma  1  e' riassegnato ad apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 14 dicembre 2000

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
                              Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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