Art. 10 Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri e' versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 e' riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino ---------