Art. 2.
                    Classi delle sostanze dopanti

  1.  I  farmaci,  le  sostanze  biologicamente  o farmacologicamente
attive  e le pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping a
norma  dell'articolo  1,  sono  ripartiti,  anche  nel rispetto delle
disposizioni  della  Convenzione  di  Strasburgo, ratificata ai sensi
della  citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del
Comitato    internazionale   olimpico   (CIO)   e   degli   organismi
internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di
sostanze  o  di  pratiche  mediche approvate con decreto del Ministro
della  sanita',  d'intesa  con  il Ministro per i beni e le attivita'
culturali,  su  proposta  della  Commissione  per  la vigilanza ed il
controllo  sul  doping  e  per la tutela della salute nelle attivita'
sportive di cui all'articolo 3.
  2.   La  ripartizione  in  classi  dei  farmaci  e  delle  sostanze
biologicamente  o farmacologicamente attive e' determinata sulla base
delle    rispettive    caratteristiche   chimico-farmacologiche;   la
ripartizione  in  classi  delle pratiche mediche e' determinata sulla
base dei rispettivi effetti fisiologici.
  3.  Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non
superiore  a  sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le
stesse modalita' di cui al comma 1.
  4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.