Art. 3.
  Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la
            tutela della salute nelle attivita' sportive

  1.  E'  istituita  presso il Ministero della sanita' la Commissione
per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata "Commissione",
che svolge le seguenti attivita':
    a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede
alla revisione delle stesse, secondo le modalita' di cui all'articolo
2, comma 3;
    b)  determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e di
altri  organismi  ed  istituzioni  competenti, i casi, i criteri e le
metodologie  dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e
le  attivita'  sportive  per  le  quali  il  controllo  sanitario  e'
effettuato  dai  laboratori  di  cui  all'articolo 4, comma 1, tenuto
conto  delle  caratteristiche  delle  competizioni  e delle attivita'
sportive stesse;
    c)  effettua,  tramite  i laboratori di cui all'articolo 4, anche
avvalendosi   di  medici  specialisti  di  medicina  dello  sport,  i
controlli  anti-doping  e  quelli  di  tutela della salute, in gara e
fuori  gara;  predispone  i  programmi  di ricerca sui farmaci, sulle
sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle
attivita' sportive;
    d)  individua  le forme di collaborazione in materia di controlli
anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
    e)  mantiene  i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli
organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di
interventi contro il doping;
    f)  puo'  promuovere campagne di informazione per la tutela della
salute  nelle attivita' sportive e di prevenzione del doping, in modo
particolare  presso  tutte  le  scuole  statali e non statali di ogni
ordine  e  grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche,
il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  le  federazioni
sportive  nazionali,  le  societa'  affiliate, gli enti di promozione
sportiva  pubblici  e  privati, anche avvalendosi delle attivita' dei
medici specialisti di medicina dello sport.
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  con  regolamento  adottato con decreto del Ministro
della  sanita'  di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali,  previo  parere delle competenti commissioni parlamentari,
sono  stabilite  le  modalita'  di  organizzazione e di funzionamento
della Commissione.
  3. La Commissione e' composta da:
    a)  due rappresentanti del Ministero della sanita', uno dei quali
con funzioni di presidente;
    b)  due  rappresentanti  del  Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
    c)  due  rappresentanti  della  Conferenza  dei  presidenti delle
regioni e delle province autonome;
    d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
    e) due rappresentanti del CONI;
    f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
    g) un rappresentante degli atleti;
    h) un tossicologo forense;
    i) due medici specialisti di medicina dello sport;
    l) un pediatra;
    m) un patologo clinico;
    n) un biochimico clinico;
    o) un farmacologo clinico;
    p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
    q) un esperto in legislazione farmaceutica.
  4.  I  componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p)
del  comma  3  sono  indicati  dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali;  i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono
indicati  dalla  Federazione  nazionale  degli  ordini dei chimici; i
componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri;  i  componenti  di  cui alle lettere o) e q) del comma 3
sono   indicati   dalla   Federazione   nazionale  degli  ordini  dei
farmacisti.
  5.  I  componenti  della  Commissione sono nominati con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  e  restano in carica per un periodo di quattro
anni non rinnovabile.
  6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per
l'attivita' della Commissione sono determinati, con il regolamento di
cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.