Art. 4.
    Laboratori per il controllo sanitario sull'attivita' sportiva

  1.  Il  controllo  sanitario  sulle  competizioni e sulle attivita'
sportive  individuate  dalla  Commissione,  ai sensi dell'articolo 3,
comma  1,  lettera b), e' svolto da uno o piu' laboratori accreditati
dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle
disposizioni  dell'ordinamento  internazionale vigente, sulla base di
una  convenzione  stipulata  con  la Commissione. Gli oneri derivanti
dalla  convenzione  non possono superare la misura massima di lire un
miliardo  annue.  Le  prestazioni rese dai laboratori accreditati non
possono  essere  poste  a carico del Servizio sanitario nazionale ne'
del  bilancio  dello  Stato. I laboratori di cui al presente articolo
sono  sottoposti  alla  vigilanza dell'Istituto superiore di sanita',
secondo  modalita'  definite  con decreto del Ministro della sanita',
sentito  il  direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
    a)  effettuano  i  controlli anti-doping, secondo le disposizioni
adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
b);
    b)  eseguono  programmi  di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e
sulle  pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita'
sportive;
    c)  collaborano  con la Commissione ai fini della definizione dei
requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
  3.  I  controlli  sulle  competizioni  e  sulle  attivita' sportive
diverse  da  quelle  individuate  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e
di  funzionamento  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro della
sanita',  sentita  la Commissione, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  4.  A  decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di
cui  al  comma  1,  e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,
cessano le attivita' del CONI in materia di controllo sul laboratorio
di analisi operante presso il Comitato medesimo.