Art. 5.
                      Competenze delle regioni

  1.   Le   regioni,   nell'ambito   dei  piani  sanitari  regionali,
programmano  le  attivita'  di  prevenzione  e di tutela della salute
nelle   attivita'   sportive,   individuano   i  servizi  competenti,
avvalendosi   dei   dipartimenti  di  prevenzione,  e  coordinano  le
attivita' dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.