Art. 6.
          Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi

  1.  Il  CONI,  le  federazioni  sportive, le societa' affiliate, le
associazioni  sportive,  gli  enti  di promozione sportiva pubblici e
privati  sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni
della  presente  legge,  prevedendo  in  particolare le sanzioni e le
procedure  disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping
o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
  2.  Le  federazioni  sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia
riconosciuta   loro   dalla   legge,   possono   stabilire   sanzioni
disciplinari  per  la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di
sostanze  biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione
o  sottoposizione  a  pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche  ed  idonee  a  modificare  le  condizioni psicofisiche o
biologiche   dell'organismo   al  fine  di  alterare  le  prestazioni
agonistiche  degli  atleti,  anche  nel  caso in cui questi non siano
ripartiti  nelle  classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione
che  tali  farmaci,  sostanze  o  pratiche  siano considerati dopanti
nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.
  3.  Gli  enti  di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a predisporre
tutti  gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della
salute di cui alla presente legge.
  4.  Gli  atleti  aderiscono  ai  regolamenti  di  cui  al comma 1 e
dichiarano  la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi
contenute.
  5.  Il  CONI,  le  federazioni  sportive  nazionali  e  gli enti di
promozione  dell'attivita' sportiva curano altresi' l'aggiornamento e
l'informazione  dei  dirigenti,  dei  tecnici,  degli  atleti e degli
operatori  sanitari  sulle  problematiche  concernenti  il doping. Le
attivita'  di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri
a carico della finanza pubblica.