Art. 7.
                 Farmaci contenenti sostanze dopanti

  1.  I  produttori,  gli  importatori  e  i  distributori di farmaci
appartenenti  alle  classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli
ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a
trasmettere  annualmente  al  Ministero della sanita' i dati relativi
alle  quantita'  prodotte,  importate,  distribuite  e  vendute  alle
farmacie,  agli  ospedali  o alle altre strutture autorizzate di ogni
singola specialita' farmaceutica.
  2.  Le  confezioni  di  farmaci  di cui al comma 1 devono recare un
apposito   contrassegno   il   cui   contenuto   e'  stabilito  dalla
Commissione,  sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad
esaurienti    informazioni    descritte    nell'apposito    paragrafo
"Precauzioni per coloro che praticano attivita' sportiva".
  3.   Il   Ministero  della  sanita'  controlla  l'osservanza  delle
disposizioni  di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto
della  presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero
all'atto  della  richiesta  di  variazione  o  in  sede  di revisione
quinquennale.
  4.   Le   preparazioni   galeniche,  officinali  o  magistrali  che
contengono  principi  attivi  o  eccipienti  appartenenti alle classi
farmacologiche   vietate   indicate   dal  CIO  e  a  quelle  di  cui
all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione
di   ricetta  medica  non  ripetibile.  Il  farmacista  e'  tenuto  a
conservare l'originale della ricetta per sei mesi.