Art. 9. 
                         Disposizioni penali 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni
a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra,  assume  o
favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente
o  farmacologicamente  attive,  ricompresi  nelle   classi   previste
all'articolo 2, comma 1, che non  siano  giustificati  da  condizioni
patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche  o
biologiche  dell'organismo,  al  fine  di  alterare  le   prestazioni
agonistiche  degli  atleti,  ovvero  siano  diretti  a  modificare  i
risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. 
  2. La pena di cui al  comma  1  si  applica,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato,  a  chi  adotta  o  si  sottopone  alle
pratiche mediche ricomprese nelle  classi  previste  all'articolo  2,
comma 1, non giustificate  da  condizioni  patologiche  ed  idonee  a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al
fine di alterare  le  prestazioni  agonistiche  degli  atleti  ovvero
dirette a modificare i risultati dei controlli  sul  ricorso  a  tali
pratiche. 
  3. La pena di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata: 
    a) se dal fatto deriva un danno per la salute; 
    b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne; 
    c) se il fatto e' commesso da un componente o  da  un  dipendente
del CONI  ovvero  di  una  federazione  sportiva  nazionale,  di  una
societa', di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI. 
  4. Se  il  fatto  e'  commesso  da  chi  esercita  una  professione
sanitaria,   alla   condanna   consegue   l'interdizione   temporanea
dall'esercizio della professione. 
  5. Nel caso  previsto  dal  comma  3,  lettera  c),  alla  condanna
consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi  del  CONI,
delle federazioni sportive nazionali, societa', associazioni ed  enti
di promozione riconosciuti dal CONI. 
  6. Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la  confisca  dei
farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre  cose  servite  o
destinate a commettere il reato. 
  7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente  o
biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo  2,
comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico,
dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle
altre strutture che detengono farmaci  direttamente,  destinati  alla
utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a  sei
anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.