Art. 10 Corsi periodici di addestramento del personale volontario 1. Il personale volontario iscrito nell'elenco A e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza. L'impiego per l'addestramento di almeno cinque ore mensili deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del comandante. 2. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e' tenuto all'addestramento periodico, con cadenza mensile, presso il distaccamento volontario di appartenenza. L'impiego per addestramento di almeno cinque ore mensili, frazionabili in due periodi, deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento. 3. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritenuti necessari. 4. Ai fini cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati richiami in servizio temporaneo.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 70, terzo comma e 71 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469, vedi nelle note all'art. 9.