Art. 10
      Corsi periodici di addestramento del personale volontario

  1.   Il  personale  volontario  iscrito  nell'elenco  A  e'  tenuto
all'addestramento  periodico,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
comando provinciale di appartenenza. L'impiego per l'addestramento di
almeno  cinque  ore  mensili  deve  essere  svolto  sotto  la diretta
responsabilita' del comandante.
  2.  Il  personale  volontario  iscritto  nell'elenco  B  e'  tenuto
all'addestramento   periodico,   con   cadenza   mensile,  presso  il
distaccamento volontario di appartenenza. L'impiego per addestramento
di  almeno  cinque  ore  mensili,  frazionabili  in due periodi, deve
essere   svolto   sotto   la   diretta   responsabilita'   del   capo
distaccamento.
  3. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra
volontari   possono   essere  chiamati  a  partecipare  ai  corsi  di
aggiornamento  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco ritenuti
necessari.
  4.  Ai  fini cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 della legge 13
maggio  1961,  n.  469,  e  successive  modificazioni,  i  periodi di
frequenza  ai  corsi  periodici di addestramento non sono considerati
richiami in servizio temporaneo.
 
          Nota all'art. 10:
              - Per  il  testo  dell'art.  70, terzo comma e 71 della
          citata  legge  13  maggio  1961,  n.  469,  vedi nelle note
          all'art. 9.