Art. 11
        Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

  1.  Il  capo  del  distaccamento  volontario  e'  responsabile,  in
conformita'   alle  disposizioni  impartite  dal  competente  comando
provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna
del    distaccamento    nonche'    della    manutenzione   dei   beni
dell'amministrazione.
  2.  L'incarico,  della  durata  di  cinque  anni  e rinnovabile, e'
conferito   dal   competente   comandante  provinciale,  con  formale
provvedimento,  al  personale  volontario iscritto nell'elenco B, con
un'anzianita'  di  iscrizione di almeno cinque anni, che sia ritenuto
idoneo  sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine
professionale.