Art. 11 Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario 1. Il capo del distaccamento volontario e' responsabile, in conformita' alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna del distaccamento nonche' della manutenzione dei beni dell'amministrazione. 2. L'incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile, e' conferito dal competente comandante provinciale, con formale provvedimento, al personale volontario iscritto nell'elenco B, con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni, che sia ritenuto idoneo sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.