Art. 13 Conferimento della qualifica di capo reparto volontario 1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del contigente di cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza. 2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che abbiano presentato istanza di avanzamento, che siano iscritti nell'elenco B con una anzianita' nella qualifica non inferiore ai cinque anni e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni. 3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.