Art. 13
       Conferimento della qualifica di capo reparto volontario

  1.  La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite
del  contigente  di  cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione
con  esito  positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane
anche  non  consecutive, organizzato presso il comando provinciale di
appartenenza.
  2.  Al  corso  sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e
fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi
squadra  volontari che abbiano presentato istanza di avanzamento, che
siano  iscritti  nell'elenco B con una anzianita' nella qualifica non
inferiore  ai cinque anni e che abbiano operato con lodevole profitto
negli ultimi due anni.
  3.  Il  corso  si  intende  superato  se  il  candidato ottiene una
votazione  di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova
scritta,  da  svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di
cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.