Art. 15
                      Commissioni esaminatrici

  1.  La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica
di  capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo
squadra,  di  cui  agli  articoli  12 e 13, sono nominate con decreto
ministeriale  e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con
qualifica  non  inferiore alla ottava. Le funzioni di segretario sono
svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla settima.
  2.  Le  commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli
esami  finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla
formazione  delle  relative  graduatorie,  per  ciascun distaccamento
volontario.