Art. 15 Commissioni esaminatrici 1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12 e 13, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla settima. 2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.