Art. 17 Modalita' di impiego del personale volontario 1. Il personale volontario iscritto nell'elenco A e' richiamato in servizio nelle ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita' del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno e sulla base dei criteri dell'anzianita' d'iscrizione negli elenchi, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonche' del carico familiare degli interessati. 2. L'impiego del personale volontario iscritto nell'elenco B avviene: a) nell'ambito della circoscrizione di competenza, autonomamente: 1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento alla sede di appartenenza; 2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al Comando provinciale; b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale. 3. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria. 4. I funzionari tecnici antincendi volontari operano: a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, autonomamente, su richiesta diretta di intervento di soccorso pervenuta al distaccamento volontario assumendo, se del caso, la direzione tecnica della squadra volontaria; b) al di fuori della circoscrizione di competenza, su disposizione del comando provinciale, per incarichi specifici rivolti alla direzione tecnica della componente volontaria.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 70 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469: "Art. 70. Il personale volontario e' tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. In occasione di pubbliche calamita' o catastrofe, il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi localita'. Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni all'anno, in caso di particolari necessita'. Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato.".