Art. 17
            Modalita' di impiego del personale volontario

  1.  Il personale volontario iscritto nell'elenco A e' richiamato in
servizio  nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  70  della legge 13
maggio  1961,  n.  469, e successive modificazioni e integrazioni. Il
richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita' del
competente  comandante  provinciale  dei  vigili  del  fuoco,  previa
autorizzazione  del  Ministero  dell'interno e sulla base dei criteri
dell'anzianita'  d'iscrizione  negli elenchi, dell'eventuale stato di
disoccupazione, nonche' del carico familiare degli interessati.
  2.  L'impiego  del  personale  volontario  iscritto  nell'elenco  B
avviene:
a) nell'ambito della circoscrizione di competenza, autonomamente:
   1)  su segnalazione o richiesta diretta di intervento alla sede di
   appartenenza;
   2)  su  richiesta  di  soccorso  pervenuta direttamente al Comando
   provinciale;
b) al  di  fuori  della circoscrizione territoriale di competenza, su
   disposizione del comando provinciale.
  3.  Nei  casi  di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere
costantemente  informato  sulla  natura  e  sviluppo  del servizio di
istituto svolto dalla sede volontaria.
  4. I funzionari tecnici antincendi volontari operano:
a) nell'ambito   della  circoscrizione  territoriale  di  competenza,
   autonomamente,  su  richiesta  diretta  di  intervento di soccorso
   pervenuta  al  distaccamento volontario assumendo, se del caso, la
   direzione tecnica della squadra volontaria;
b) al  di  fuori  della circoscrizione di competenza, su disposizione
   del  comando  provinciale,  per  incarichi  specifici rivolti alla
   direzione tecnica della componente volontaria.
 
          Nota all'art. 17:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 70 della citata legge
          13 maggio 1961, n. 469:
              "Art.   70.   Il   personale  volontario  e'  tenuto  a
          frequentare  periodici  corsi  di  addestramento  secondo i
          programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
              In  occasione  di  pubbliche calamita' o catastrofe, il
          personale  volontario  puo'  essere  richiamato in servizio
          temporaneo e destinato in qualsiasi localita'.
              Il  personale volontario puo', inoltre, essere chiamato
          in  servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni
          all'anno, in caso di particolari necessita'.
              Nei    casi    previsti   dai   precedenti   commi   le
          amministrazioni  statali, gli enti pubblici e privati e gli
          altri   datori   di  lavoro  hanno  l'obbligo  di  lasciare
          disponibili  i  propri  dipendenti  ai  quali  deve  essere
          conservato il posto occupato.".