Art. 19
        Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

  1.  La  cancellazione  dagli  elenchi  del  personale volontario e'
prevista per:
a) decesso;
b) dimissioni   volontarie   presentate  al  comando  provinciale  di
   appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di eta';
d) incapacita', insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da
   turni  ed  esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13
   maggio 1961, n. 469;
e) mancato  superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9
   del presente decreto;
f) le  ipotesi  di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2
   della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta  inidoneita'  psicofisica  permanente  e  assoluta al
   servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) sopravvenuta   incompatibilita',  ai  sensi  dell'articolo  8  del
   presente decreto.
 
          Note all'art. 19:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 73 della citata legge
          13 maggio 1961, n. 469:
              "Art.  73.  E'  esonerato  dal  servizio  il  personale
          volontario   che   abbia   dato   prova  di  incapacita'  o
          insufficiente   rendimento   o  che,  nonostante  diffidato
          continui  ad  assentarsi,  senza giustificato motivo, dalle
          esercitazioni e dai turni prescritti.".
              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera c)
          e  comma  2,  della  legge  5  dicembre  1988,  n. 521 (per
          l'argomento vedi nelle note alle premesse):
              "Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
          Il  personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco  che  viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
          sanzioni disciplinari:
              a) e b) (Omissis);
              c) radiazione inflitta:
                1)  per  maggiore gravita' delle infrazioni che danno
          luogo alla sospensione dai richiami;
                2)  per  le mancanze previste dall'art. 84 del citato
          testo unico.
              2.   Incorrono,  altresi',  nella  radiazione,  esclusa
          qualunque procedura disciplinare:
                a) coloro   che  hanno  subito  condanne  penali  per
          delitti dolosi;
                b) coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati
          dall'impiego presso una pubblica amministrazione.".