Art. 2
                  Elenchi del personale volontario

  1.  In  ogni  comando  provinciale  sono  istituiti due elenchi del
personale volontario denominati A e B:
a) nell'elenco  A e' iscritto il personale volontario per le esigenze
   operative del comando provinciale;
b) nell'elenco  B e' iscritto il personale volontario per le esigenze
   operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, di
   cui all'articolo 10 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 della citata legge
          13 maggio 1961, n. 469:
              "Art. 10. I servizi antincendi comprendono:
                a) le scuole centrali;
                b) il centro studi ed esperienze;
                c) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
              Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' ripartito in
          comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza.
              Possono  essere  istituiti  ispettorati  di zona per il
          coordinamento dei comandi provinciali.".