Art. 2 Elenchi del personale volontario 1. In ogni comando provinciale sono istituiti due elenchi del personale volontario denominati A e B: a) nell'elenco A e' iscritto il personale volontario per le esigenze operative del comando provinciale; b) nell'elenco B e' iscritto il personale volontario per le esigenze operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, di cui all'articolo 10 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469: "Art. 10. I servizi antincendi comprendono: a) le scuole centrali; b) il centro studi ed esperienze; c) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' ripartito in comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza. Possono essere istituiti ispettorati di zona per il coordinamento dei comandi provinciali.".