Art. 21
       Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

  l.  Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961,
n.  469,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, i datori di
lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i
propri  dipendenti  iscritti  negli elenchi del personale volontario,
sia  per  lo  svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia
per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
  2.  Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere
conservato   il  posto  di  lavoro  e  l'assenza  dal  servizio  deve
considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
 
          Nota all'art. 21:
              - Per  il testo dell'art. 70, quarto comma, della legge
          13 maggio 1961, n. 469, vedi nota all'art. 17.