Art. 23 Vestiario ed equipaggiamento 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.