Art. 23
                    Vestiario ed equipaggiamento

  1.  Il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al
personale  volontario  il  vestiario ed il necessario equipaggiamento
per  l'impiego  nel servizio di istituto, in conformita' alle vigenti
disposizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e sicurezza dei
lavoratori.
  2.  Il  vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere
restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.