Art. 24
                  Disposizioni transitorie e finali

  l.  Il personale volontario appartenente alle qualifiche di primo e
secondo  ufficiale,  che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  risulti  ancora  iscritto  negli  elenchi del personale
volontario,  e'  inquadrato,  con decorrenza dalla stessa data, nella
qualifica di funzionario tecnico antincendio volontario.
  2. I capi squadra volontari, che alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento, risultino assegnati, negli ultimi cinque anni,
presso distaccamenti volontari, sono inquadrati, con decorrenza dalla
stessa  data,  nella  qualifica di capo reparto volontario nei limiti
del contingente stabilito dall'articolo 4 per ciascun distaccamento.
  3. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e trasferito, per
cambio  di  residenza o domicilio, in altro distaccamento volontario,
e'  iscritto  presso la nuova sede di servizio volontaria, nei limiti
del  contingente previsto dall'articolo 4 per le relative qualifiche,
conservando l'anzianita' e la qualifica precedentemente possedute.
  4.  Le  convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal
Ministero  dell'interno  nei settori di attivita' del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  possono  prevedere  anche l'acquisizione di
materiali,   mezzi   ed  attrezzature,  da  trasferire,  in  comodato
gratuito,  per  le  necessita'  dei distaccamenti volontari, indicati
nelle convenzioni stesse,
  5.  Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. l570,
e  dell'articolo  16  della  legge  13  maggio  1961, n. 469, nonche'
dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio
delle  proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i
capi  reparto  volontari  e  capi squadra volontari sono ufficiali di
polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia
giudiziaria.
  6.  I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli
effetti  del  trattamento  economico  previsto dall'articolo 71 della
legge 13 maggio 196l, n. 469, ai collaboratori tecnici antincendi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  7.  Al  personale  volontario  continuano ad applicarsi le sanzioni
disciplinari  previste  dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988,
n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
al  personale  volontario  e'  regolato  dalle norme in vigore per il
personale permanente.
  8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e
successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che
in  seguito  all'impiego  per  attivita'  di  soccorso,  formazione o
addestramento   ha  subito  un  infortunio  comportante  l'inabilita'
permanente  ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in
materia  per  il personale permanente ed ausiliario di leva del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
 
          Note all'art. 24:
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 27
          dicembre 1941, n. 1570:
              "Art.  8. Ai fini della presente legge e nell'esercizio
          delle  loro  funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei Vigili
          del  fuoco,  sia  permanenti  che volontari, sono agenti di
          pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli
          stessi  benefici  concessi agli agenti della forza pubblica
          circa  l'uso  dei pubblici trasporti statali, provinciali e
          comunali.
              Gli  ufficiali  ed  i  sottufficiali  sono ufficiali di
          polizia  giudiziaria,  i  vigili  scelti  ed  i vigili sono
          agenti di polizia giudiziaria.
              Quando  ricorrano  eccezionali circostanze da valutarsi
          dai  prefetti, ai Corpi dei vigili del fuoco possono essere
          affidati  mansioni  e  lavori  per i quali il personale dei
          Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei
          servizi   di   istituto.  L'incarico  deve  comunque  avere
          carattere assolutamente provvisorio.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 16 della citata legge
          13 maggio 1961, n. 469:
              "Art.  16.  Nell'esercizio  delle  proprie funzioni, il
          personale  direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale
          dei Vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria;
          i  vigili  scelti  ed  i  vigili  sono  agenti  di  polizia
          giudiziaria.
              Essi  godono,  nei  viaggi  di  servizio,  degli stessi
          benefici  concessi  agli  ufficiali  ed  agenti  di polizia
          giudiziaria  e  di  pubblica  sicurezza,  circa  l'uso  dei
          pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della legge 27
          dicembre  1973,  n.  850  (Aumento degli organici del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco):
              "Art.  13.  La  qualifica attribuita dall'art. 16 della
          legge  13  maggio  1961, n. 409, al personale direttivo del
          Corpo   nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  e'  estesa  al
          personale  della  carriera  di concetto, ruolo tecnico, del
          Corpo medesimo.".
              - Per  il  testo  dell'art.  71  della  citata legge 13
          maggio 1961, n. 469, vedi nelle note all'art. 9.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  della  legge 5
          dicembre  1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
              "Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
          Il  personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco  che  viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
          sanzioni disciplinari:
                a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
                b) sospensione  dai  richiami  da 1 a 5 anni inflitta
          per  le  mancanze  di  cui  agli articoli 80 e 81 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3;
                c) radiazione inflitta:
                  1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
          luogo alla sospensione dai richiami;
                  2)  per  le  mancanze previste dall'articolo 84 del
          citato testo unico.
              2.   Incorrono,  altresi',  nella  radiazione,  esclusa
          qualunque procedura disciplinare:
                a) coloro   che  hanno  subito  condanne  penali  per
          delitti dolosi;
                b) coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati
          dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
              3.  Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di
          cui  al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
          per   gli   impiegati   civili   dello   Stato,  in  quanto
          compatibili.
              4.   La  competenza  in  materia  disciplinare  per  il
          personale   volontario  e'  devoluta  alla  commissione  di
          disciplina del personale permanente.
              5.  Il  personale  volontario  puo'  essere sospeso dai
          richiami,  con  decreto  ministeriale, ove sia sottoposto a
          procedimento  penale per reati particolarmente gravi, o per
          gravi  motivi  anche  prima  che sia esaurito o iniziato il
          procedimento disciplinare.".
              - L'art. 15 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996,
          sostituisce l'art. 71 della citata legge 13 maggio 1961, n.
          469, per il cui testo si veda nelle note all'art. 9.