Art. 3 Qualifiche 1. Per il personale volontario iscritto nell'elenco A e' prevista la qualifica unica di vigile volontario. 2. Per il personale volontario iscritto nell'elenco B sono previste le seguenti qualifiche: a) funzionario tecnico antincendi volontario; b) capo reparto volontario; c) capo squadra volontario; d) vigile volontario. 3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso. 4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.