Art. 3
                             Qualifiche

  1.  Per  il personale volontario iscritto nell'elenco A e' prevista
la qualifica unica di vigile volontario.
  2. Per il personale volontario iscritto nell'elenco B sono previste
le seguenti qualifiche:
a) funzionario tecnico antincendi volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo squadra volontario;
d) vigile volontario.
  3.  Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le
vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita',
previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente
alle attivita' inerenti al soccorso.
  4.  I  funzionari  tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai
fini  della  determinazione  di doveri, compiti e responsabilita', ai
collaboratori  tecnici  antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.