Art. 4
                Contingente del personale volontario

  1.  Presso  ciascun  distaccamento  volontario  il  contingente del
personale  volontario  di  cui all'articolo 3, comma 2 e' determinato
come segue:
a) un funzionario tecnico antincendi volontario;
b) un capo reparto volontario;
c) quattro capi squadra volontari;
d) almeno dieci vigili volontari.