Art. 4 Contingente del personale volontario 1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 2 e' determinato come segue: a) un funzionario tecnico antincendi volontario; b) un capo reparto volontario; c) quattro capi squadra volontari; d) almeno dieci vigili volontari.