Art. 5 Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari 1. I funzionari tecnici antincendi volontari sono reclutati, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti; c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli; d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale; e) eta' non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta anni; f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; g) godimento dei diritti politici; h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; i) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. Puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi, il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). In tal caso non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dal comma 1, lettera e), del presente articolo. 3. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono presentare l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza. 4. Nell'ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, l'amministrazione, ai fini del reclutamento e dell'iscrizione nell'elenco B dei funzionari tecnici antincendi volontari, procedera' secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: "6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.".