Art. 5
                   Reclutamento ed iscrizione dei
               funzionari tecnici antincendi volontari

  1.  I  funzionari  tecnici antincendi volontari sono reclutati, nei
limiti  del  contingente  di  cui  all'articolo  4, tra coloro che ne
facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea  in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra
   o perito industriale ed equipollenti;
c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
d) idoneita'  psicofisica  ed  attitudinale  da accertarsi, secondo i
   criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a
   cura  dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a
   tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) eta'  non  inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta
   anni;
f) residenza  in  un  comune  della provincia sede del comando per il
   quale si richiede l'iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non  essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego
   presso una pubblica amministrazione;
i) possesso  del requisito delle qualita' morali e di condotta di cui
   all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
   n. 29, e successive modificazioni;
j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
  2. Puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale
funzionario  tecnico antincendi, il personale volontario appartenente
alle  qualifiche  di vigile, capo squadra e capo reparto, in possesso
del  titolo  di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). In
tal  caso  non  trova applicazione il limite massimo di eta' previsto
dal comma 1, lettera e), del presente articolo.
  3.  Gli  aspiranti  funzionari  tecnici antincendi volontari devono
presentare  l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando
provinciale di residenza.
  4.  Nell'ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore
a  quello  dei  posti  disponibili,  l'amministrazione,  ai  fini del
reclutamento  e  dell'iscrizione nell'elenco B dei funzionari tecnici
antincendi  volontari,  procedera'  secondo  l'ordine  cronologico di
presentazione delle domande.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, del citato
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni:
              "6.  Ai  fini  delle  assunzioni di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.".