Art. 6
           Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

  1.  I  vigili  volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne
facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) specializzazione  professionale  in  uno dei mestieri attinenti al
   servizio d'istituto;
d) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
e) idoneita'  psicofisica  ed  attitudinale  da accertarsi, secondo i
   criteri   stabiliti   dalla   tabella   I,  allegata  al  presente
   regolamento,  a  cura  dei  competenti  comandi  provinciali,  che
   possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio
   sanitario nazionale;
f) eta'  non  inferiore  a  diciotto e non superiore a quarantacinque
   anni;
g) residenza  in  un  comune  della provincia sede del comando per il
   quale si richiede l'iscrizione;
h) godimento dei diritti politici;
i) non  essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego
   presso una pubblica amministrazione;
j) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui
   all'articolo  36,  sesto comma, del decreto legislativo 3 febbraio
   1993, n. 29, e successive modificazioni;
k) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
  2.  Entro  sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del
personale  volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', fissato
dalla  normativa vigente a quarantacinque anni, i vigili volontari ex
ausiliari  di  leva possono presentare la domanda di iscrizione quali
vigili   volontari   nell'elenco   A  o  nell'elenco  B,  conservando
l'anzianita' conseguita.
  3.  Ai fini dell'iscrizione negli elenchi A o B di cui all'articolo
3,  gli aspiranti vigili volontari di cui al comma 1 devono indicare,
nell'istanza  di iscrizione, da presentarsi esclusivamente tramite il
comando  provinciale  di  residenza, se intendano prestare la propria
attivita'  per  le  esigenze operative del comando provinciale ovvero
presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza.
  4.  I vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio
nell'elenco  A  ed  hanno  la  facolta'  di  optare  per l'iscrizione
nell'elenco B.
  5.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  B, il personale volontario deve
possedere  il  domicilio  effettivo  nell'ambito  del  territorio  di
competenza  del  distaccamento di cui chiede di far parte. In assenza
di  detto  requisito  il  capo  distaccamento  deve  rappresentare al
competente  comando  provinciale la possibilita' di impiego effettivo
nel servizio istituzionale.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  testo  dell'art.  36,  comma  6, del decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, vedi nelle note all'art. 5.