Art. 6 Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari 1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio d'istituto; d) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli; e) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale; f) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni; g) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; h) godimento dei diritti politici; i) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; j) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui all'articolo 36, sesto comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; k) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. Entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', fissato dalla normativa vigente a quarantacinque anni, i vigili volontari ex ausiliari di leva possono presentare la domanda di iscrizione quali vigili volontari nell'elenco A o nell'elenco B, conservando l'anzianita' conseguita. 3. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi A o B di cui all'articolo 3, gli aspiranti vigili volontari di cui al comma 1 devono indicare, nell'istanza di iscrizione, da presentarsi esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza, se intendano prestare la propria attivita' per le esigenze operative del comando provinciale ovvero presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza. 4. I vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio nell'elenco A ed hanno la facolta' di optare per l'iscrizione nell'elenco B. 5. Per l'iscrizione nell'elenco B, il personale volontario deve possedere il domicilio effettivo nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento di cui chiede di far parte. In assenza di detto requisito il capo distaccamento deve rappresentare al competente comando provinciale la possibilita' di impiego effettivo nel servizio istituzionale.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, vedi nelle note all'art. 5.