Art. 7 Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale volontario, del personale permanente cessato volontariamente dal servizio 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono, altresi', essere reclutati a domanda, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi. 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono, altresi', essere reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi. 3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera f).