Art. 7
            Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del
           personale volontario, del personale permanente
                cessato volontariamente dal servizio

  1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici
antincendi  volontari  possono, altresi', essere reclutati a domanda,
nei  limiti  del  contingente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), tra il personale permanente appartenente ai profili professionali
di  ispettore  e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con
qualifica  dirigenziale,  cessato volontariamente dal servizio da non
oltre sei mesi.
  2.  Fermo  restando il disposto dell'articolo 6, i vigili volontari
possono,  altresi',  essere  reclutati,  a  domanda, tra il personale
permanente  appartenente  ai  profili  professionali  di vigile, capo
squadra  e  capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non
oltre sei mesi.
  3.  Per  il  reclutamento  del personale di cui ai commi 1 e 2, non
trova  applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli articoli
5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera f).