Art. 8
                          Incompatibilita'

  1.   Non  possono  essere  iscritti  negli  elenchi  del  personale
volontario:
a) il personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili
   del fuoco;
b) il  personale  delle  Forze armate, delle Forze di polizia e delle
   altre  istituzioni  pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza
   pubblica;
c) coloro  che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso societa'
   ed  imprese  che operano nel campo della prevenzione ed estinzione
   degli incendi.