Art. 8 Incompatibilita' 1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario: a) il personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica; c) coloro che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso societa' ed imprese che operano nel campo della prevenzione ed estinzione degli incendi.