Art. 9
            Corsi di formazione del personale volontario

  1. I funzionari tecnici antincendi volontari e i vigili volontari a
domanda,  iscritti  in data successiva alla data di entrata in vigore
del  presente  regolamento, prima di essere impiegati nel servizio di
istituto,  devono  partecipare,  entro  novanta  giorni dalla data di
iscrizione   negli  elenchi,  al  corso  di  formazione  a  carattere
teorico-pratico,   secondo   i   programmi  stabiliti  dal  Ministero
dell'interno. E' facolta' dell'interessato chiedere l'ammissione alla
frequenza  di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un
ulteriore  esito negativo determinera' la cancellazione dagli elenchi
del personale volontario.
  2.  I  funzionari  tecnici antincendi volontari, i capi reparto e i
capi  squadra  volontari  possono  partecipare ai corsi di formazione
promossi  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco per un periodo
massimo di trenta giorni l'anno.
  3. Il personale volontario impiegato per corsi di formazione presso
i  comandi  provinciali  di  appartenenza,  il cui periodo di impiego
giornaliero e' superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della
mensa di servizio.
  4.  Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, e 71, della legge
13  maggio  1961,  n.  469,  e successive modificazioni, i periodi di
frequenza  ai  corsi  di  formazione non sono considerati richiami in
servizio temporaneo.
 
          Nota all'art. 9:
              - Si  riporta il testo degli articoli 70, terzo comma e
          71, della citata legge 13 maggio 1961, n. 469:
              "Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato
          in  servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni
          all'anno, in caso di particolari necessita'.".
              "Art.   71.   Il  personale  volontario  richiamato  in
          servizio  temporaneo  ai  sensi  dell'art. 14 della legge 8
          dicembre  1970,  n.  996,  e  per  tutta  la durata di tale
          richiamo,  ha diritto al trattamento economico iniziale del
          personale  permanente.  Ha diritto, altresi' al trattamento
          di missione, nonche' alle misure dei compensi inerenti alle
          prestazioni  straordinarie  di  cui  all'articolo  11 della
          citata legge 8 dicembre 1970, n. 996.".