Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a)  rilevamenti:  l'acquisizione  di dati attraverso un qualunque
sensore;
    b)  restituzioni  cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione,
su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico
acquisito.