Art. 4. Divieti temporanei delle attivita' di ripresa aerea 1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorita' militari o di pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle attivita' di rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche nazionale. 2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le competenti Autorita' militari o di pubblica sicurezza, possono disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato le riprese.