Art. 4.
         Divieti temporanei delle attivita' di ripresa aerea
  1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale
o  per  altri  rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorita'
militari  o di pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle
attivita'  di  rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e
sulle  acque  territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano
che  dei  divieti  sia  data  tempestiva  comunicazione  ai  soggetti
interessati  attraverso  idonea  pubblicazione  edita dal Servizio di
informazioni aeronautiche nazionale.
  2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le
competenti  Autorita'  militari  o  di  pubblica  sicurezza,  possono
disporre  il  sequestro  o  la  consegna  del  materiale  prodotto ai
soggetti che hanno realizzato le riprese.