Art. 5. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della navigazione limitatamente alle parole: "non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero"; gli articoli 5, 6, 11, 12 e 14 limitatamente alle parole: "delle lastre fotografiche" della legge 2 febbraio 1960, n. 68; il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178; l'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Mattarella, Ministro della difesa Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 7
Note all'art. 5: - Per il riferimento all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, si vedano le note alle premesse. - Per il titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive l'art. 14 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960, n. 52, recante: "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici" come modificato dal presente regolamento: "Art. 14. - Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore". - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 ("Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo"), come modificato dal presente regolamento: "Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo da diporto o sportivo puo' essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attivita' e' consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto piu' elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone). 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festivita' nazionali il limite di cui al comma 2 e' di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri, di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonche' il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresi' vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale. 5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonche' le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attivita' condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione".