Art. 5.
                             Abrogazioni
  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate  le  seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939,
n.  1732;  gli  articoli  71,  72,  73,  74 e 75 del regio decreto 11
gennaio  1925,  n.  356; l'articolo 1200 del codice della navigazione
limitatamente  alle  parole:  "non  osserva le norme stabilite per il
trasporto  e  per  l'uso  a  bordo  degli  aeromobili  di  apparecchi
fotografici  o  cinematografici  da presa ovvero"; gli articoli 5, 6,
11,  12  e  14 limitatamente alle parole: "delle lastre fotografiche"
della  legge  2 febbraio 1960, n. 68; il decreto del Presidente della
Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
luglio  1968,  n.  178;  l'articolo  6,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
  Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 settembre 2000
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  Mattarella, Ministro della difesa
                                  Bersani, Ministro dei trasporti e
                                     della navigazione
                                  Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino

  Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
  Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 7
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il riferimento all'art. 20, comma 4, della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  riferimento al regio decreto 22 luglio 1939,
          n. 1732, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n.
          356, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  riferimento  all'art.  1200 del codice della
          navigazione,  approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
          327, si vedano le note alle premesse.
              - Si  trascrive  l'art. 14 della legge 2 febbraio 1960,
          n.  68,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1960,
          n.  52,  recante:  "Norme sulla cartografia ufficiale dello
          Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti
          terrestri  e  idrografici"  come  modificato  dal  presente
          regolamento:
              "Art.   14.   -   Le  infrazioni  alla  presente  legge
          comportano  il  sequestro degli strumenti e apparati, degli
          originali,  tipi e copie della cartografia non autorizzata,
          senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi
          in vigore".
              - Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della
          Repubblica 14 giugno 1968, si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della
          Repubblica   5   agosto   1988,  n.  404  ("Regolamento  di
          attuazione  della  legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente
          la  disciplina  del  volo  da  diporto  o  sportivo"), come
          modificato dal presente regolamento:
              "Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo
          da  diporto  o  sportivo  puo' essere condotta dall'alba al
          tramonto,  fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche
          e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento
          visivo  con  il  terreno  sottostante,  gli  ostacoli  e la
          eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
              2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 3, l'attivita' e'
          consentita  fino  ad  un'altezza  massima di 500 piedi (150
          metri  circa)  dal terreno, misurata rispetto al punto piu'
          elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di
          sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5
          km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic
          Zone).
              3.  Nei  giorni  di  sabato,  domenica  e  nelle  altre
          festivita'  nazionali  il  limite  di  cui al comma 2 e' di
          1.000  piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica
          nelle   aree  individuate  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  della  difesa,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4.  E'  vietato  il  sorvolo  dei centri abitati, degli
          agglomerati   di  case  ed  assembramenti  di  persone,  di
          caserme,  di  depositi  di munizioni, di porti militari, di
          aree  riservate  ai  fini  della  sicurezza dello Stato, di
          stazioni   ferroviarie   ed   altri   centri,   di  vie  di
          comunicazione,   di   centrali  elettriche,  di  dighe,  di
          ospedali,  di  carceri,  di  opifici,  nonche' il lancio di
          oggetti  e  di  liquidi  in  volo.  E'  altresi' vietato il
          sorvolo  delle  autostrade,  delle  strade  statali e delle
          linee    ferroviarie,   le   quali,   quando   strettamente
          necessario,  potranno  tuttavia  essere  sorvolate in senso
          ortogonale.
              5.   E'   altresi'   vietato   impegnare   spazi  aerei
          controllati   dai  servizi  del  traffico  aereo,  zone  di
          traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonche' le
          aree  regolamentate,  pericolose  o proibite, fatti salvi i
          casi  di  specifica  autorizzazione rilasciata da parte del
          Ministero  dei  trasporti  -  Direzione  generale aviazione
          civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le
          attivita' condotte entro le aree di pertinenza militare. Le
          domande   volte  ad  ottenere  la  suddetta  autorizzazione
          dovranno  comunque  essere inviate all'Aero club d'Italia e
          quindi,  se  ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla
          direzione generale dell'aviazione civile, competente per la
          valutazione      finale      e     l'eventuale     rilascio
          dell'autorizzazione".