(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  18
                        OTTOBRE 2000, N. 291. 
 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n.  302,
come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17  dicembre  1999,
n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio  2000,
n. 25, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione
della documentazione  prescritta  dall'articolo  567  del  codice  di
procedura civile, come  modificato  dall'articolo  1  della  presente
legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle
quali l'istanza di vendita risulta  depositata  entro  il  30  aprile
2001. 
  2.  Gli  uffici  pubblici  ed  i  notai  che  non   rilasciano   la
documentazione di cui al  comma  1,  sono  tenuti,  trascorsi  trenta
giorni  dalla  richiesta,  ad   attestare   per   iscritto   mediante
dichiarazione  rilasciata  al  richiedente  i  motivi   del   mancato
rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del
termine di cui  al  comma  1,  se  accerta  l'impossibilita'  per  il
creditore di osservare tale termine per fatto a lui  non  imputabile,
proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e  per
una sola volta. Il giudice puo' impartire le necessarie  disposizioni
affinche'  siano  rimosse  le  cause  impeditive  al  rilascio  della
documentazione ".