Art. 5.
                      Sorveglianza e controllo

  1.  Il  personale del Ministero delle comunicazioni ed i competenti
organi  di  polizia  provvedono alla sorveglianza ed al controllo sul
rispetto delle disposizioni del presente decreto.
  2. I controlli possono essere svolti:
    a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli
importatori,   i   grossisti,   i  distributori,  i  noleggiatori,  i
dettaglianti, nonche' presso gli installatori ed i manutentori;
    b)  mediante  ispezioni  presso i fornitori di servizi di accesso
condizionato.
  3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche
da  eseguirsi  presso  i  laboratori  dell'Istituto  superiore  delle
comunicazioni  e  delle  tecnologie  dell'informazione  del Ministero
delle comunicazioni.
  4.  I  risultati  dei  controlli  e  delle  verifiche tecniche sono
comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni
dal prelievo del dispositivo per l'accesso condizionato.
  5.  I  soggetti  di  cui  al comma 2 sono tenuti al pagamento delle
spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato
il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora,
al  termine  del  procedimento,  non  siano rilevate irregolarita', i
dispositivi  sono  restituiti  ai  medesimi  soggetti entro lo stesso
termine di cui al comma 4.