Art. 6
                              Sanzioni

  1.  Chiunque  pone  in  essere  una delle attivita' illecite di cui
all'articolo  4  e'  assoggettato  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni
oltre   al   pagamento   di  una  somma  da  lire  centomila  a  lire
cinquecentomila  per  ciascun  dispositivo  illecito. In ogni caso la
sanzione  amministrativa  non  puo'  superare la somma complessiva di
lire duecento milioni.
  2.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  procedono al
sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.
  3.  I  dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2
sono  confiscati  a  seguito  dell'accertamento definitivo della loro
illiceita'.