Art. 7.
          Modifica del decreto legislativo n. 191 del 1999

  1.  Nel  comma  1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio
1999,  n.  191,  le  parole:  "I  fornitori  di  servizi  ad  accesso
condizionato" sono sostituite dalle seguenti: "I fornitori di servizi
di accesso condizionato".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2000

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Cardinale, Ministro delle comunicazioni
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 7:
              -  Per  il  decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191,
          vedi nelle note alle premesse.
              -  Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, del succitato
          decreto  legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
              "1.  I  fornitori  di  servizi  di accesso condizionato
          utilizzano  sistemi tali da non rendere ingiustificatamente
          costoso   il   controllo  dei  segnali  di  transito  e  da
          consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte
          dei   distributori   secondari   di   servizi   ad  accesso
          condizionato che utilizzano reti televisive via cavo".