Art. 7. Modifica del decreto legislativo n. 191 del 1999 1. Nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, le parole: "I fornitori di servizi ad accesso condizionato" sono sostituite dalle seguenti: "I fornitori di servizi di accesso condizionato". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Cardinale, Ministro delle comunicazioni Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 7: - Per il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, vedi nelle note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "1. I fornitori di servizi di accesso condizionato utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali di transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte dei distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo".