Art. 10.
               Determinazione delle aliquote di accisa
  1.  In  attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge  15  febbraio  2000,  n.  21, convertito dalla legge 14
aprile  2000,  n.  92,  a  decorrere  dal  1o  gennaio 2001 le accise
previste  al  punto  5  della  tabella  A  allegata al testo unico si
applicano  per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota
normale  e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota
normale.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
          15 febbraio  2000,  n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
          2000, n. 92, vedi nelle note alle premesse,