Art. 11. Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 agosto 1963, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. I soggetti gia' ammessi all'agevolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento si uniformano entro sessanta giorni da tale data alle disposizioni in esso previste, integrando la dichiarazione annuale, presentata ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto 6 agosto 1963, con i dati richiesti all'articolo 2, comma 1, specificando altresi' i buoni di prelevamento in proprio possesso. L'ufficio regionale o provinciale, nel procedere agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, tiene conto dei quantitativi di prodotti assegnati per i quali siano gia' stati rilasciati i buoni di prelevamento di cui all'articolo 20 del citato decreto 6 agosto 1963, che potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento del quantitativo di prodotto in essi indicato per il ritiro dei carburanti agevolati. Qualora il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato risulti inferiore a quello cui fanno riferimento i suddetti buoni, gli stessi sono restituiti, per la parte eccedente, all'ufficio regionale o provinciale che provvedera' alla loro rettifica. Se i buoni da restituire sono stati gia' utilizzati, i quantitativi loro afferenti sono scomputati dall'assegnazione per l'anno 2001; in caso di impossibilita' ad effettuare lo scomputo, l'ufficio regionale o provinciale ne da' comunicazione all'UTF competente ai fini del recupero della differenza di accisa. 3. I depositi definiti, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 6 agosto 1963, come depositi per la vendita all'ingrosso ovvero come depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per l'agricoltura in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, iniziano ad operare da tale data come depositi di oli minerali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25 del testo unico. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' consentito commercializzare prodotti per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, per i successivi duecentodieci giorni. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti i depositi commerciali che detengono anche i citati prodotti petroliferi denaturati denunciano agli UTF territorialmente competenti le eventuali giacenze di tali prodotti e versano, entro lo stesso termine, la differenza d'imposta sulle giacenze dichiarate che possono essere tuttavia esitate per usi agricoli fino ad esaurimento. In tal caso, il recupero dell'accisa avviene secondo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 2. 5. Le disposizioni in cui si fa riferimento alla Carta dell'agricoltore e del pescatore ed all'Anagrafe delle aziende agricole hanno effetto dalla data di effettiva operativita' delle disposizioni di cui al gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 dicembre 2000 Il Ministro delle finanze Del Turco Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2000 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 207
Note all'art. 11: - Il titolo del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e' il seguente: "Norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole". - Il testo dell'art. 17 del citato decreto ministeriale 6 agosto 1963, e' il seguente: "17. I conduttori delle aziende agricole che intendono impiegare carburanti e combustibili agevolati negli usi di cui agli articoli 13, 14 e 15 debbono presentare alla sezione provinciale dell'U.M.A. apposita dichiarazione nella quale, oltre al proprio cognome e nome o ragione sociale, debbono indicare: a) il comune e la localita' in cui si trova l'azienda; b) l'estensione dell'azienda e la relativa ripartizione colturale; c) i lavori compiuti nell'anno precedente specificandone la natura e l'entita' - espressa in ettari o quintali od ore di funzionamento dei motori - nonche' i relativi consumi di carburante o combustibile. Gli stessi elementi saranno forniti relativamente ai lavori da effettuare nel nuovo anno; d) le caratteristiche dei motori e delle macchine utilizzate dall'azienda, indicando il numero di matricola dei motori e quello di targa delle macchine agricole semoventi soggette ad immatricolazione nonche' le generalita' del proprietario delle macchine e dei motori nel caso in cui essi non costituiscano la dotazione dell'azienda stessa; e) la potenza massima, all'albero motore, delle macchine quale risulta dal certificato di circolazione rilasciato dal competente Ispettorato della motorizzazione civile per le macchine omologate oppure dalla dichiarazione rilasciata, sotto la propria responsabilita', dalle ditte costruttrici per le altre macchine ed attestante il valore della predetta potenza massima, intesa nel senso precisato dal quarto comma dell'art. 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; f) l'eventuale rimanenza di prodotti petroliferi agevolati, prelevati e non consumati alla data della dichiarazione. Analoga dichiarazione debbono presentare: 1) le societa' cooperative costituite per l'esercizio delle macchine agricole e i conduttori di aziende associati per lo stesso scopo, relativamente alle aziende dei rispettivi soci; 2) i consorzi e gli enti di cui al primo comma dell'art. 16 per i lavori eseguiti e da eseguire nei rispettivi comprensori; 3) le ditte di cui al secondo comma dell'art. 16 per i lavori effettuati o da effettuare per conto di terzi. Le ditte che intendono eseguire i lavori previsti alla lettera i) dell'art. 14 debbono fare convalidare la propria dichiarazione dal Comando dell'aeroporto o dall'ente che ha concesso lo sfruttamento del campo. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi debbono essere presentate alla sezione dell'U.M.A. della provincia nella quale si trovano i terreni delle aziende agricole singole od associate o costituenti i comprensori dei consorzi e degli enti menzionati nel primo comma dell'art. 16, ovvero svolge l'attivita' la ditta che compie i lavori per conto di terzi. Per gli utenti che abbiano macchine agricole destinate ad eseguire lavori in piu' province, la dichiarazione e' presentata alla sezione U.M.A. della provincia ove risiedono gli utenti stessi ai fini della denuncia delle macchine e dei lavori da compiere nella provincia medesima oppure, se in tale provincia l'impiego delle macchine non si verifichi, in quella in cui l'impiego stesso e' prevalente, nonche' alle sezioni U.M.A. delle altre province ai soli effetti dell'assegnazione dei prodotti petroliferi denaturati e del rilascio dei buoni di prelevamento, previa presentazione del libretto di controllo di cui al successivo art. 21. Le sezioni provinciali dell'U.M.A. richiedono, se necessario, certificati rilasciati dai comuni o dagli altri uffici competenti e, riscontrata la regolarita' delle dichiarazioni, le annotano su apposito registro, riportandovi i dati accertati per ciascuna di esse. I motori agricoli e le macchine agricole non soggette all'obbligo della immatricolazione di cui all'art. 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono contraddistinti con la sigla di individuazione della provincia seguita da un numero di ordine progressivo; tali indicazioni sono riportate su una targhetta di riconoscimento che, a cura del proprietario, devessere fissata stabilmente sul motore o sulla macchina cui si riferisce. Ogni targhetta porta applicato od impresso un marchio di riconoscimento, secondo le caratteristiche fissate dal Ministero delle finanze, che stabilisce il prezzo di vendita della targhetta all'utente nonche' l'aliquota da devolversi per ciascuna di esse all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, cui e' commessa la fabbricazione delle targhette medesime. La vendita delle targhette e' fatta dalle sezioni provinciali dell'U.M.A.". - Il testo dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e' il seguente: "Art. 20. I gestori dei depositi per la diretta somministrazione dei prodotti agevolati agli utenti delle macchine agricole debbono cedere detti prodotti esclusivamente alle persone o alle ditte che abbiano ottenuto il relativo buono di prelevamento della sezione provinciale dell'U.M.A. Per ottenere i buoni di cui al comma precedente l'utente deve farne richiesta alla competente sezione provinciale dell'U.M.A., indicando il deposito presso il quale intende acquistare i prodotti nonche' la qualita' e la quantita' dei prodotti da prelevare. Il prelevamento dei carburanti e dei combustibili agevolati deve effettuarsi, di regola, nella circoscrizione territoriale dell'ufficio che ha emesso il buono; possono essere concesse deroghe in relazione alla ubicazione delle aziende agricole ed alla residenza anagraflca dei conduttori delle medesime aziende. La sezione provinciale dell'U.M.A., controllato che la quantita' e la qualita' dei prodotti richiesti sono contenute nei limiti dell'assegnazione fatta dal Comitato provinciale all'azienda agraria o alla ditta ammessa all'agevolazione: a) rilascia il buono di prelevamento per quantitativi che, normalmente, non debbono superare il prevedibile fabbisogno di un semestre e lo rimette direttamente al deposito dal quale i prodotti dovranno essere prelevati. Qualora l'assegnazione annuale non ecceda i venti quintali per il petrolio lampante, per gli oli da gas e per gli oli combustibili ed i dieci quintali per la benzina, il buono di prelevamento puo' essere rilasciato per l'intera assegnazione; b) consegna all'utente il controbuono, da esibire all'esercente del deposito per effettuare il prelevamento dei prodotti assegnatigli; c) invia un avviso di vigilanza, recante gli elementi del buono rilasciato, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione si trova l'azienda agraria o svolge l'attivita' la ditta esercente lavori per conto di terzi. Nel buono di prelevaniento deve essere indicata la scadenza del buono stesso, non eccedente, in ogni caso, il 31 dicembre dell'anno di emissione. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione riconosciuto regolare, in base agli elementi risultanti dalla copia dell'elenco degli utenti e dall'avviso di vigilanza, il rilascio del buono, appone il proprio visto sull'anzidetto avviso di vigilanza, e lo rimette al competente Comando della Guardia di finanza per il controllo sull'impiego dei prodotti prelevati. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di stabilire che sul buono e sul controbuono sia altresi' indicato l'Ufficio (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, Dogana o Comando della Guardia di finanza) al quale la persona che ritira il prodotto agevolato deve presentarlo prima di giungere a destinazione. In tal caso l'Ufficio controlla la regolarita' del trasporto e appone il proprio visto sul controbuono". - Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e' il seguente: "2. Ferma l'osservanza delle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, riguardante la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti, nonche' dal relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, alle ditte esercenti il commercio dei prodotti petroliferi e' consentito di installare ed esercire fuori dalle raffinerie e dai depositi doganali appositi depositi per la vendita all'ingrosso della benzina, del petrolio, degli olii da gas e dei residui della lavorazione adulterati per l'agricoltura ovvero depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti stessi agli utenti delle macchine agricole e degli essiccatoi di prodotti agricoli. I depositi per il commercio all'ingrosso di cui al comma precedente debbono essere costituiti da serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non inferiore a 100 mc.". - Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente: "Art. 25 (Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. 2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi. 3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita' di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. 5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4. 7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni. 8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. 9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione". - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, vedi nelle note alle premesse.