Art. 11.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1.  Le disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1963, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  225  del 26 agosto 1963, e successive
modificazioni,  cessano  di  avere efficacia dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
  2. I soggetti gia' ammessi all'agevolazione alla data di entrata in
vigore  del  presente regolamento si uniformano entro sessanta giorni
da  tale  data  alle  disposizioni  in  esso  previste, integrando la
dichiarazione  annuale,  presentata  ai  sensi  dell'articolo  17 del
predetto  decreto 6 agosto 1963, con i dati richiesti all'articolo 2,
comma  1,  specificando  altresi'  i buoni di prelevamento in proprio
possesso.  L'ufficio  regionale  o  provinciale,  nel  procedere agli
adempimenti   di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  tiene  conto  dei
quantitativi  di  prodotti  assegnati  per  i  quali siano gia' stati
rilasciati  i buoni di prelevamento di cui all'articolo 20 del citato
decreto  6  agosto 1963, che potranno continuare ad essere utilizzati
fino ad esaurimento del quantitativo di prodotto in essi indicato per
il   ritiro   dei   carburanti  agevolati.  Qualora  il  quantitativo
complessivo  dei  prodotti da ammettere all'impiego agevolato risulti
inferiore a quello cui fanno riferimento i suddetti buoni, gli stessi
sono  restituiti,  per  la  parte  eccedente, all'ufficio regionale o
provinciale  che  provvedera'  alla  loro  rettifica.  Se  i buoni da
restituire  sono stati gia' utilizzati, i quantitativi loro afferenti
sono  scomputati  dall'assegnazione  per  l'anno  2001;  in  caso  di
impossibilita'  ad  effettuare  lo  scomputo,  l'ufficio  regionale o
provinciale  ne  da'  comunicazione  all'UTF  competente  ai fini del
recupero della differenza di accisa.
  3. I depositi definiti, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto
del  Ministro  delle  finanze  6  agosto  1963,  come depositi per la
vendita   all'ingrosso   ovvero   come   depositi   per   la  diretta
somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per l'agricoltura
in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
iniziano  ad  operare  da  tale  data  come  depositi di oli minerali
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25 del testo unico.
  4.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento e'
consentito  commercializzare  prodotti  per  usi agricoli ad aliquota
ridotta di accisa, denaturati, per i successivi duecentodieci giorni.
Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per la
cessazione   della  predetta  commercializzazione,  gli  esercenti  i
depositi   commerciali   che   detengono   anche  i  citati  prodotti
petroliferi   denaturati   denunciano   agli   UTF   territorialmente
competenti le eventuali giacenze di tali prodotti e versano, entro lo
stesso termine, la differenza d'imposta sulle giacenze dichiarate che
possono essere tuttavia esitate per usi agricoli fino ad esaurimento.
In  tal  caso,  il  recupero dell'accisa avviene secondo la procedura
prevista dall'articolo 4, comma 2.
  5.   Le   disposizioni   in   cui  si  fa  riferimento  alla  Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  ed  all'Anagrafe  delle  aziende
agricole  hanno  effetto  dalla  data di effettiva operativita' delle
disposizioni  di  cui  al  gia'  citato  decreto del Presidente della
Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 dicembre 2000
                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco

          Il Ministro delle politiche agricole e forestali
                           Pecoraro Scanio

                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2000
  Registro n. 5 Finanze, foglio n. 207
 
          Note all'art. 11:
              -  Il  titolo del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e'
          il  seguente:  "Norme  per  la  concessione  dell'esenzione
          dall'imposta   di   fabbricazione  o  dalla  corrispondente
          sovrimposta  di  confine sulla benzina, sul petrolio, sugli
          oli  da  gas  e  sui  residui  della  lavorazione destinati
          all'azionamento delle macchine agricole".
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto ministeriale
          6 agosto 1963, e' il seguente:
              "17.  I conduttori delle aziende agricole che intendono
          impiegare  carburanti e combustibili agevolati negli usi di
          cui  agli  articoli  13,  14  e  15 debbono presentare alla
          sezione   provinciale  dell'U.M.A.  apposita  dichiarazione
          nella  quale,  oltre  al  proprio  cognome e nome o ragione
          sociale, debbono indicare:
                a) il   comune   e  la  localita'  in  cui  si  trova
          l'azienda;
                b) l'estensione    dell'azienda    e    la   relativa
          ripartizione colturale;
                c) i    lavori    compiuti    nell'anno    precedente
          specificandone la natura e l'entita' - espressa in ettari o
          quintali  od  ore  di  funzionamento dei motori - nonche' i
          relativi  consumi  di carburante o combustibile. Gli stessi
          elementi   saranno   forniti  relativamente  ai  lavori  da
          effettuare nel nuovo anno;
                d) le  caratteristiche  dei  motori  e delle macchine
          utilizzate  dall'azienda,  indicando il numero di matricola
          dei  motori  e  quello  di  targa  delle  macchine agricole
          semoventi   soggette   ad   immatricolazione   nonche'   le
          generalita'  del  proprietario  delle macchine e dei motori
          nel  caso  in  cui  essi  non  costituiscano  la  dotazione
          dell'azienda stessa;
                e) la   potenza  massima,  all'albero  motore,  delle
          macchine  quale  risulta  dal  certificato  di circolazione
          rilasciato  dal competente Ispettorato della motorizzazione
          civile per le macchine omologate oppure dalla dichiarazione
          rilasciata,  sotto  la propria responsabilita', dalle ditte
          costruttrici  per le altre macchine ed attestante il valore
          della  predetta potenza massima, intesa nel senso precisato
          dal   quarto   comma  dell'art.  238  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  testo unico delle norme sulla disciplina
          della  circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
                f)  l'eventuale  rimanenza  di  prodotti  petroliferi
          agevolati,  prelevati  e  non  consumati  alla  data  della
          dichiarazione.
              Analoga dichiarazione debbono presentare:
                1) le societa' cooperative costituite per l'esercizio
          delle macchine agricole e i conduttori di aziende associati
          per   lo  stesso  scopo,  relativamente  alle  aziende  dei
          rispettivi soci;
                2)  i  consorzi  e  gli  enti  di  cui al primo comma
          dell'art.  16  per  i  lavori  eseguiti  e  da eseguire nei
          rispettivi comprensori;
                3)  le ditte di cui al secondo comma dell'art. 16 per
          i lavori effettuati o da effettuare per conto di terzi.
              Le  ditte che intendono eseguire i lavori previsti alla
          lettera i) dell'art. 14 debbono fare convalidare la propria
          dichiarazione dal Comando dell'aeroporto o dall'ente che ha
          concesso lo sfruttamento del campo.
              Le  dichiarazioni  di  cui  ai precedenti commi debbono
          essere  presentate alla sezione dell'U.M.A. della provincia
          nella  quale  si  trovano  i terreni delle aziende agricole
          singole  od  associate  o  costituenti  i  comprensori  dei
          consorzi  e degli enti menzionati nel primo comma dell'art.
          16,  ovvero svolge l'attivita' la ditta che compie i lavori
          per conto di terzi.
              Per  gli utenti che abbiano macchine agricole destinate
          ad  eseguire  lavori  in piu' province, la dichiarazione e'
          presentata   alla   sezione   U.M.A.  della  provincia  ove
          risiedono  gli  utenti  stessi ai fini della denuncia delle
          macchine  e dei lavori da compiere nella provincia medesima
          oppure,  se  in tale provincia l'impiego delle macchine non
          si   verifichi,  in  quella  in  cui  l'impiego  stesso  e'
          prevalente,   nonche'   alle  sezioni  U.M.A.  delle  altre
          province  ai  soli  effetti  dell'assegnazione dei prodotti
          petroliferi   denaturati   e  del  rilascio  dei  buoni  di
          prelevamento,   previa   presentazione   del   libretto  di
          controllo di cui al successivo art. 21.
              Le   sezioni  provinciali  dell'U.M.A.  richiedono,  se
          necessario, certificati rilasciati dai comuni o dagli altri
          uffici  competenti  e,  riscontrata  la  regolarita'  delle
          dichiarazioni,    le   annotano   su   apposito   registro,
          riportandovi i dati accertati per ciascuna di esse.
              I  motori  agricoli e le macchine agricole non soggette
          all'obbligo  della  immatricolazione di cui all'art. 72 del
          testo   unico   delle  norme  sulla  circolazione  stradale
          approvato  col  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          15 giugno  1959,  n. 393, sono contraddistinti con la sigla
          di  individuazione  della provincia seguita da un numero di
          ordine  progressivo; tali indicazioni sono riportate su una
          targhetta  di  riconoscimento che, a cura del proprietario,
          devessere  fissata  stabilmente sul motore o sulla macchina
          cui   si  riferisce.  Ogni  targhetta  porta  applicato  od
          impresso   un   marchio   di   riconoscimento,  secondo  le
          caratteristiche  fissate  dal  Ministero delle finanze, che
          stabilisce  il prezzo di vendita della targhetta all'utente
          nonche'  l'aliquota  da  devolversi  per  ciascuna  di esse
          all'Associazione  nazionale mutilati ed invalidi di guerra,
          cui  e' commessa la fabbricazione delle targhette medesime.
          La   vendita   delle   targhette  e'  fatta  dalle  sezioni
          provinciali dell'U.M.A.".
              -  Il  testo  dell'art.  20  del  decreto  ministeriale
          6 agosto 1963, e' il seguente:
              "Art.  20.  I  gestori  dei  depositi  per  la  diretta
          somministrazione  dei  prodotti agevolati agli utenti delle
          macchine    agricole    debbono   cedere   detti   prodotti
          esclusivamente  alle  persone  o  alle  ditte  che  abbiano
          ottenuto  il  relativo  buono di prelevamento della sezione
          provinciale dell'U.M.A.
              Per  ottenere  i  buoni  di  cui  al  comma  precedente
          l'utente  deve  farne  richiesta  alla  competente  sezione
          provinciale  dell'U.M.A.,  indicando  il deposito presso il
          quale  intende  acquistare i prodotti nonche' la qualita' e
          la quantita' dei prodotti da prelevare.
              Il  prelevamento  dei  carburanti  e  dei  combustibili
          agevolati deve effettuarsi, di regola, nella circoscrizione
          territoriale  dell'ufficio  che ha emesso il buono; possono
          essere  concesse deroghe in relazione alla ubicazione delle
          aziende   agricole   ed   alla   residenza  anagraflca  dei
          conduttori  delle  medesime aziende. La sezione provinciale
          dell'U.M.A., controllato che la quantita' e la qualita' dei
          prodotti    richiesti    sono    contenute    nei    limiti
          dell'assegnazione    fatta    dal    Comitato   provinciale
          all'azienda agraria o alla ditta ammessa all'agevolazione:
                a) rilascia il buono di prelevamento per quantitativi
          che,  normalmente,  non  debbono  superare  il  prevedibile
          fabbisogno  di  un  semestre  e  lo rimette direttamente al
          deposito  dal  quale  i prodotti dovranno essere prelevati.
          Qualora  l'assegnazione annuale non ecceda i venti quintali
          per  il petrolio lampante, per gli oli da gas e per gli oli
          combustibili  ed  i dieci quintali per la benzina, il buono
          di   prelevamento   puo'  essere  rilasciato  per  l'intera
          assegnazione;
                b) consegna  all'utente  il  controbuono,  da esibire
          all'esercente  del  deposito per effettuare il prelevamento
          dei prodotti assegnatigli;
                c) invia un avviso di vigilanza, recante gli elementi
          del  buono rilasciato, all'Ufficio tecnico delle imposte di
          fabbricazione  nella  cui  giurisdizione si trova l'azienda
          agraria  o svolge l'attivita' la ditta esercente lavori per
          conto  di  terzi.  Nel  buono  di prelevaniento deve essere
          indicata  la  scadenza  del buono stesso, non eccedente, in
          ogni caso, il 31 dicembre dell'anno di emissione. L'Ufficio
          tecnico   delle   imposte   di  fabbricazione  riconosciuto
          regolare,  in  base  agli  elementi  risultanti dalla copia
          dell'elenco  degli  utenti  e  dall'avviso di vigilanza, il
          rilascio  del buono, appone il proprio visto sull'anzidetto
          avviso  di  vigilanza,  e  lo rimette al competente Comando
          della  Guardia di finanza per il controllo sull'impiego dei
          prodotti prelevati.
              L'Amministrazione  finanziaria ha facolta' di stabilire
          che  sul  buono  e  sul  controbuono  sia altresi' indicato
          l'Ufficio  (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione,
          Dogana  o  Comando  della  Guardia  di finanza) al quale la
          persona  che  ritira il prodotto agevolato deve presentarlo
          prima  di  giungere  a  destinazione. In tal caso l'Ufficio
          controlla  la regolarita' del trasporto e appone il proprio
          visto sul controbuono".
              -   Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale
          6 agosto 1963, e' il seguente:
              "2.  Ferma l'osservanza delle norme stabilite dal regio
          decreto-legge  2 novembre  1933,  n.  1741,  riguardante la
          disciplina   dell'importazione,   della   lavorazione,  del
          deposito  e  della  distribuzione degli olii minerali e dei
          carburanti,  nonche' dal relativo regolamento di esecuzione
          approvato  col  regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, alle
          ditte  esercenti  il  commercio dei prodotti petroliferi e'
          consentito di installare ed esercire fuori dalle raffinerie
          e  dai  depositi  doganali appositi depositi per la vendita
          all'ingrosso della benzina, del petrolio, degli olii da gas
          e    dei   residui   della   lavorazione   adulterati   per
          l'agricoltura    ovvero    depositi    per    la    diretta
          somministrazione  al  dettaglio  dei  prodotti  stessi agli
          utenti  delle  macchine  agricole  e  degli  essiccatoi  di
          prodotti agricoli.
              I  depositi  per  il  commercio  all'ingrosso di cui al
          comma  precedente  debbono  essere  costituiti  da serbatoi
          fissi aventi capacita' geometrica complessiva non inferiore
          a 100 mc.".
              -  Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
              "Art.  25  (Deposito  e  circolazione  di  oli minerali
          assoggettati  ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti  depositi
          commerciali  di  oli minerali assoggettati ad accisa devono
          denunciarne  l'esercizio  all'ufficio  tecnico  di finanza,
          competente  per  territorio, qualunque sia la capacita' del
          deposito.
              2.  Sono  altresi'  obbligati  alla  denuncia di cui al
          comma 1:
                a) gli  esercenti  depositi per uso privato, agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
                b) gli  esercenti  impianti di distribuzione stradale
          di carburanti;
                c) gli    esercenti   apparecchi   di   distribuzione
          automatica  di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli ed
          industriali,  collegati a serbatoi la cui capacita' globale
          supera i 10 metri cubi.
              3.  Sono  esentati  dall'obbligo  di denuncia di cui al
          comma  1  le  amministrazioni dello Stato per i depositi di
          loro  pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
          minuto,  purche'  la  quantita' di oli minerali detenuta in
          deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.
              4.   Gli   esercenti   impianti   e  depositi  soggetti
          all'obbligo  della denuncia sono muniti di licenza fiscale,
          valida  fino  a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
          prodotti  in  apposito  registro  di  carico e scarico. Nei
          predetti  depositi  non  possono  essere custoditi prodotti
          denaturati  per  usi  esenti.  Sono  esonerati dall'obbligo
          della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
          depositi   di   oli   combustibili,   per   uso  privato  o
          industriale.  Gli  esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio  liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
          luogo  della  denuncia,  a  dare comunicazione di attivita'
          all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
          e  sono  esonerati  dalla  tenuta  del registro di carico e
          scarico.
              5.  Per  i  depositi  di  cui al comma 1 ed al comma 2,
          lettera  a),  nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
          25  del  regio  decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
          viene  rilasciata  al  locatario al quale incombe l'obbligo
          della  tenuta  del  registro  di  carico e scarico. Per gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e'  intestata  al titolare della gestione dell'impianto, al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e  scarico.  Il  titolare  della concessione ed il titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono,  agli  effetti fiscali, solidalmente responsabili per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
              6.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2,  3,  4  e 5 si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali di oli minerali
          denaturati.  Per  l'esercizio  dei predetti depositi, fatta
          eccezione  per  i  depositi  di  gas di petrolio liquefatti
          denaturati   per  uso  combustione,  deve  essere  prestata
          cauzione  nella misura prevista per i depositi fiscali. Per
          gli  oli  minerali denaturati si applica il regime dei cali
          previsto dall'art. 4.
              7.  La  licenza  di  esercizio dei depositi puo' essere
          sospesa,  anche  a  richiesta dell'amministrazione, a norma
          del    codice    di   procedura   penale,   nei   confronti
          dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
          violazioni    commesse    nella   gestione   dell'impianto,
          costituenti  delitti, in materia di accisa, punibili con la
          reclusione   non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.  Il
          provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
          di   proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza  di
          condanna   comporta   la   revoca   della  licenza  nonche'
          l'esclusione  dal  rilascio di altra licenza per un periodo
          di 5 anni.
              8.  Gli  oli  minerali  assoggettati  ad  accisa devono
          circolare  con  il  documento  di  accompagnamento previsto
          dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali
          trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a
          depositi  non  soggetti  a  denuncia  ai sensi del presente
          articolo   ed   i   gas  di  petrolio  liquefatti  per  uso
          combustione   trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita  al
          minuto.
              9.  Il  trasferimento  di  oli minerali assoggettati ad
          accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente
          comunicato  dallo  speditore  e  confermato  all'arrivo dal
          destinatario,  entro lo stesso giorno di ricezione, anche a
          mezzo  fax,  agli  uffici  tecnici  di  finanza  nella  cui
          circoscrizione   territoriale   sono   ubicati  i  depositi
          interessati alla movimentazione".
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  1o dicembre  1999, n. 503, vedi nelle note alle
          premesse.